Corriere della Sera, 10 agosto 2024
Abuso d’ufficio, cosa cambia
1Quali condotte perseguiva la norma sull’abuso d’ufficio ora abrogata? Il reato di abuso d’ufficio, come formulato nell’articolo 323 del codice penale, sanzionava le condotte illecite – anche omissive – del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio che «nello svolgimento delle funzioni, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto». Quindi sanzionava quei comportamenti illeciti ulteriori e diversi rispetto a corruzione, concussione, peculato, previsti in altri articoli del codice. Sono tutti reati contro la pubblica amministrazione.
2Per abuso d’ufficio si perseguivano solo i sindaci?
No, con «pubblico ufficiale» e «incaricato di pubblico servizio» si intendono amministratori, come i sindaci, ma anche tutti i funzionari pubblici: dal docente al dirigente di una società «in house», al magistrato, al medico. Sono stati i sindaci, però, a battersi per l’abrogazione con una campagna trasversale, condotta anche da esponenti pd.
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Come giustificavano i sindaci del Pd la loro posizione, diversa da quella del loro partito?
Ritenevano l’insufficiente determinazione del reato la causa di molte indagini avviate contro gli amministratori, poi conclusesi con archiviazione o assoluzione, solo dopo che gli indagati avevano subito quella che consideravano «un irreparabile danno alla loro reputazione» a causa della «gogna mediatica». Dall’istituzione, è stato calcolato dai sindaci e confermato dal ministero, il 92-93% delle indagini relative all’abuso di ufficio è finito in archiviazione, proscioglimento o assoluzione. Una sproporzione che avrebbe innescato come ulteriore conseguenza, la cosiddetta «paura della firma» di dirigenti e amministratori.
4 Cosa sostiene chi invece difende l’opportunità del reato di abuso d’ufficio?
I contrari
Chi contesta l’addio all’abuso d’ufficio
lo considera utile anche
per scoprire altri reati
Chi lo difende lo ritiene uno strumento fondamentale nella lotta alla corruzione. L’abuso d’ufficio, più facile da individuare, sarebbe un «reato spia», una traccia che chi indaga può seguire per scoprire reati come la corruzione.
5 Prima dell’abrogazione, l’abuso d’ufficio era stato già modificato?
Sì, la norma ha subito due importanti modifiche. Nel 2012, per dare esecuzione agli impegni internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione, è stato disposto l’innalzamento del limite della pena: non più da 6 mesi a 3 anni ma da 1 a 4 anni. Nel 2020, con il decreto semplificazioni, è stato ristretto l’ambito della condotta punita: il reato poteva essere contestato solo per violazione di regole espressamente previste dalla legge o da un atto avente forza di legge, e solo in assenza di margini di discrezionalità amministrativa.
6L’Europa potrebbe contestare all’Italia l’abrogazione di abuso d’ufficio?
È ritenuto possibile da oppositori e giuristi. Il Consiglio Ue, infatti, ha adottato una posizione netta sull’abuso d’ufficio stabilendo che «sono considerati reati in tutta l’Unione europea la corruzione nel settore pubblico e privato, l’appropriazione indebita, l’ostruzione alla giustizia, l’arricchimento derivante da corruzione e il traffico di influenza». Quindi l’Ue potrebbe aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia che nel 2022 – quando il premier era ancora Draghi – ha peraltro recepito la direttiva europea che prevede l’obbligo di contestare l’abuso d’ufficio.
7 La nuova norma approvata con il decreto carceri mette l’Italia al riparo da questa possibile contestazione?
Potrebbe perché con il nuovo articolo 314 bis del codice penale, appena approvato, si costruisce una sorta di reato intermedio tra peculato e abuso d’ufficio. Introduce infatti il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, cioè il peculato per distrazione, abrogato nel 1990.
I dati
I favorevoli allo stop sottolineano che oltre
il 90% delle indagini è finito con l’archiviazione
8 Di questo reato risponderanno anche i sindaci?
Sì, può essere contestato anche ai sindaci. La norma infatti sanziona quel «pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio» – cioè esattamente la definizione prevista nella norma sull’abuso d’ufficio, abrogata – che «destina denaro o cose mobili ad un uso diverso da quello previsto da disposizioni di legge, dai quali non residuano margini di discrezionalità» e intenzionalmente procurando «a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto». La reclusione prevista è la stessa del reato di abuso d’ufficio, ma prima della rimodulazione del 2012: da 6 mesi a 3 anni.