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 2024  giugno 21 Venerdì calendario

Premierato. Testo approvato 935

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 giugno 2024, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del Governo: Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.
 
Art. 1. (Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.
 
Art. 2.
(Modifica all’articolo 83 della Costituzione)
1. All’articolo 83 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole: «Dopo il terzo scrutinio» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo il sesto scrutinio».
 
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 88 della Costituzione)
1. Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono soppresse
 2. Al secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».
 
 Art. 4.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi». 
 
Art. 5.
(Modifica dell’articolo 92 della Costituzione)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri».
 
Art. 6.
(Modifica all’articolo 57 della Costituzione)
1. Al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvo il premio su base nazionale previsto dall’articolo 92».
 
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 94 della Costituzione)
1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Negli altri casi di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».
 
 Art. 8.
(Norme transitorie)
1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.
 
IL PRESIDENTE
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