il Fatto Quotidiano, 21 febbraio 2023
Contrada è risarcito grazie alla legge ex-Cirielli
Non vi sono dubbi sul contributo offerto a Cosa Nostra dall’ex agente del Sisde Bruno Contrada tra il 1979 e il 1988, ma lo Stato dovrà comunque risarcirlo grazie alle norme sulla prescrizione della ex Cirielli, in vigore quando è stato condannato definitivamente. È la sostanza della decisione della Corte d’appello di Palermo, che ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’ex 007, stabilendo che ora lo Stato dovrà risarcirlo con 285.342 euro (a fronte dei 3 milioni richiesti). Contrada era stato condannato in Cassazione a dieci anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa nel 2007. Dopo un lungo iter giudiziario, gli Ermellini avevano infatti confermato il contenuto della sentenza di primo grado che, nel 1996, lo aveva inquadrato come “persona disponibile nei confronti di Cosa Nostra”, responsabile di “specifiche condotte di favoritismo” verso i mafiosi e di “condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di deviarne il corso”.
Poi, due sentenze della Cedu hanno cambiato le carte in tavola: nel 2014, i giudici europei hanno condannato l’Italia per non aver concesso a Contrada i domiciliari nonostante il suo stato di salute cagionevole e poi nel 2015 hanno sancito che, all’epoca dei fatti per i quali fu condannato, il reato contestatogli “non era sufficientemente chiaro e prevedibile”. Così, due anni dopo, la Cassazione ha dichiarato “ineseguibile e improduttiva di effetti penali” la condanna definitiva. Poi è cominciato l’iter per ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione. E così lo scorso 15 dicembre la Corte d’appello di Palermo ha accolto parzialmente la domanda del legale di Contrada (circoscrivendola solo alla pena ed escludendo dal computo la custodia cautelare), ribadendo però: “È di tutta evidenza che siffatti comportamenti si ponevano in logica consequenzialità con una allarmante deviazione dal ruolo istituzionalmente riconosciuto e funzionale, invece, così come ritenuto nelle sentenze di condanna, a rendere all’organizzazione mafiosa i suoi ‘favori’ informandola tempestivamente di notizie, decisioni ed ordini provenienti dall’interno delle strutture investigative, che le funzioni ricoperte gli consentivano di apprendere con facilità in anticipo”. Citando la sentenza di condanna, i giudici ricordano che la “forma di collusione realizzata dall’imputato” deve considerarsi “espressione più alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni”.
La Corte aggiunge poi che “i fatti contestati a Contrada non erano affatto ‘privi di rilevanza penale’, dovendo soltanto essere diversamente qualificati” in favoreggiamento. Se il periodo di detenzione dell’ex 007 tra il 1992 e il 1995 “non può essere oggetto di riparazione”, poiché sulla base della normativa allora in vigore la prescrizione non era maturata, tutto cambiò nel 2005 con la legge ex Cirielli, che abbassò a 7 anni e mezzo il termine massimo per tale reato. Reato che, nel 2007 – anno della condanna di Contrada in Cassazione – risultava prescritto.