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 2023  febbraio 16 Giovedì calendario

Perché Berlusconi è stato assolto nel Ruby ter

La sentenza che ieri ha mandato assolto Silvio Berlusconi e le ragazze che animavano le sue allegre serate ad Arcore, nasce da un’istanza della difesa del Cavaliere che venne accolta dal Tribunale nel novembre 2021. L’avvocato Federico Cecconi semplicemente notò che le 19 ragazze attualmente imputate per corruzione in atti giudiziari, accusate cioè di aver mentito in qualità di testimoni nel primo e secondo processo Ruby-Berlusconi per favorire l’assoluzione dell’ex presidente del Consiglio in cambio di denaro, all’epoca di quel dibattimento non potevano essere ascoltate come testi ma come indagate in reato connesso. Che non è una differenza da poco né un “cavillo”, ma una sostanziale interpretazione giuridica della differenza che passa tra un testimone e un indagato, laddove il testimone ha l’obbligo di dire la verità e l’indagato, o imputato, ha invece la facoltà di mentire. E, soprattutto, di essere assistiti da un legale, pena l’azzeramento del “peso” di ciò che si è detto. Come è puntualmente avvenuto in questo processo. Il punto dunque, sebbene sembri paradossale, non era tanto se fossero state pagate (fu lo stesso avvocato anzi a portare in aula le distinte dei bonifici) e se avessero mentito, ma in che veste lo avevano fatto. I giudici quindi – a differenza di altre due ordinanze che nel 2009 e nel 2016 avevano respinto questa prospettazione – accogliendo l’istanza dell’avvocato nel 2021, avevano aperto la strada all’inevitabile sentenza di ieri, escludendo in definitiva tutte le dichiarazioni rese dalle ex Olgettine, facendo venire meno quindi la sussistenza stessa del reato. Scrivono i giudici: «Questo accertamento sulla qualità soggettiva in capo alle imputate dei reati contestati incide sulla stessa possibilità di configurare sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari». E proseguono: «La falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Se viene assunto come “testimone” un soggetto che non poteva rivestire tale qualità, perché sostanzialmente raggiunto da indizi per il reato per cui si procede, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa dall’art. 384, comma 2, cp.». Questo per quanto riguarda l’assoluzione delle ragazze. Per quanto riguarda il Cavaliere invece, interviene, diciamo così, “l’insussistenza del reato”. Ovvero: se i soldi presi dalle ragazze di Arcore non si può dire che fossero versati per corrompere delle testimoni (in quanto sostanzialmente coindagate), allora non si può nemmeno dire che vi fu un corruttore. Ma nemmeno che fu un benefattore, sia chiaro.
Tradotto dal giudiziariese: il processo che si è concluso ieri, non avrebbe nemmeno dovuto iniziare. E non perché mancasse il “fumus” del reato, ma perché si sono sbagliate le definizioni degli attori in causa. Dura lex, sed lex.