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 2022  novembre 15 Martedì calendario

Alfredo Cospito, l’anarchico delle bombe che ora rischia di morire in cella come un boss

Cosa si prova a guardare un rettangolo di cielo solo attraverso una rete? Quali danni subisce un individuo che trascorre l’intera giornata all’interno di una stanza chiusa e che può accedere all’esterno per una sola ora al giorno. E questo tempo viene trascorso tutto dentro un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati, delimitato da muri alti che interdicono lo sguardo e da quella rete di metallo che filtra la visione del cielo. La possibilità di comunicazione di quell’individuo è ridotta da anni alla conversazione occasionale con un unico interlocutore, mentre viene interdetta la facoltà di trasmettere all’esterno – attraverso lettere e scritti – il proprio pensiero.
Se un simile regime si protrae nel tempo è fatale che si determini una condizione che in psicologia e in psichiatria viene definita deprivazione sensoriale, ovvero la riduzione fino alla soppressione degli stimoli sensoriali correlati ai cinque sensi. A esempio, la mancata profondità visiva può incidere sulla funzionalità del senso della vista.
La deprivazione sensoriale è una pratica adottata dai sistemi autoritari e totalitari nei confronti dei reclusi ed è un rischio immanente di tutti i regimi speciali di detenzione realizzati all’interno delle democrazie. In Italia l’applicazione estensiva e incontrollata del regime di 41 bis può portare a un simile esito.
È il caso di Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967, residente a Torino, che sconta l’ergastolo ostativo nel carcere di Bancali (Sassari). Cospito ha subito una condanna per l’attentato contro Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare (maggio 2012), e una all’ergastolo per strage contro la sicurezza dello Stato. La condanna si riferisce a quanto è avvenuto, nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2006, nella Scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), dove esplodono due pacchi bomba a basso potenziale che non determinano morti, feriti o danni gravi.
In primo e secondo grado il reato era stato qualificato come delitto contro la pubblica incolumità, ma nel luglio scorso la corte di Cassazione ha modificato l’imputazione nel ben più grave delitto (contro la personalità interna dello Stato) di strage, volta ad attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale). Non avendo collaborato in alcun modo con la magistratura, a Cospito viene applicata l’ostatività: ovvero l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale e di ottenere benefici.
Fino all’aprile scorso, pur sottoposto per dieci anni al regime di Alta sicurezza, il detenuto aveva l’opportunità di comunicare con l’esterno, di inviare scritti e articoli così da partecipare al dibattito della sua area politica, di contribuire alla realizzazione di due libri e di scrivere e ricevere corrispondenza. L’applicazione del 41 bis cambia radicalmente le condizioni di detenzione. Da molti mesi le lettere in entrata vengono trattenute e questo induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore d’aria e quelle di socialità sono ridotte nei termini prima descritti.
È contro tutto questo che Cospito, dal 20 ottobre scorso, ha intrapreso lo sciopero della fame. Da allora sono passati 25 giorni e il corpo di Cospito ha già perso una ventina di chili e, tuttavia, la dottoressa incaricata di monitorare il decorso, trova difficoltà a incontrare il detenuto: mi rivolgo, dunque, al capo del Dap, Carlo Renoldi, che è persona per bene, affinché a Cospito sia garantita la migliore assistenza. Ciò che questa storia racconta è, innanzitutto, la situazione così drammaticamente critica che l’applicazione arbitraria e irrazionale del 41 bis può determinare. Tale regime non dovrebbe avere in alcun modo come sbocco una condizione di deprivazione sensoriale, anche perché – pur se ciò contraddice lo stereotipo dominante – questo tipo di detenzione non corrisponde (non dovrebbe corrispondere) al “carcere duro”. La finalità del regime speciale è una ed esclusivamente una:quella di interrompere le relazioni tra il recluso e l’organizzazione criminale esterna. Qualunque misura e qualunque limitazione deve tendere a quel solo scopo. Tutte le altre misure e limitazioni adottate senza una documentata ragione vanno dunque considerate extra-legali. Ovvero illegali. E come tali risultano, palesemente, le condizioni di detenzione di Alfredo Cospito. La sua scelta estrema, quella del digiuno, appare, di conseguenza, come “ragionevole” nella situazione data: in quanto porre in gioco il proprio corpo e sottoporlo alla prova terribile dello sciopero della fame, sembra la sola possibilità rimasta a Cospito di contestare radicalmente ciò che considera un’ingiustizia. Intanto i suoi legali hanno presentato un’istanza di reclamo contro l’applicazione del 41 bis che verrà discussa il primo dicembre. Il timore è che Cospito arrivi a questo importante appuntamento in condizioni di salute troppo pericolose per la sua stessa sopravvivenza.