il Fatto Quotidiano, 26 ottobre 2022
Tutte le rogne di Nordio
“Il mio primo atto: convoco i sindaci e abolisco l’abuso d’ufficio. Sono proprio gli amministratori di sinistra ad averlo chiesto per primi”. Alle sette di sera di ieri il nuovo Guardasigilli Carlo Nordio e il responsabile giustizia di Fratelli D’Italia Andrea Delmastro si ritrovano nella sala lettura della Camera. E lì concordano la linea. “È una riforma – dice Nordio – che serve dal punto di vista economico perché sblocca la macchina amministrativa ed elimina la paura dei sindaci della firma che può portare ad avvisi di garanzia”. L’abuso d’ufficio è una priorità, ma ci sono anche altre grane che il neo ministro deve risolvere, ereditate dalla riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 1° novembre. Ecco dunque le “rogne” che attendono Nordio e che preoccupano molto le toghe.
Carenza di magistrati. Mercoledì il plenum del Csm ha approvato una delibera in cui si dice che è di “assoluta gravità” la scopertura dell’organico. “Su 10.771 magistrati previsti per legge” ne mancano, negli uffici giudiziari, “1.859”. Una carenza destinata a crescere “per effetto dei futuri pensionamenti e che sortirà effetti negativi sulla possibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati dal Pnrr”. Si avranno nuovi magistrati “non prima dell’estate del 2024”, per effetto dei concorsi 2019 e 2021. Tra il concorso e la presa di servizio passano 4 anni. Ecco perché il Csm chiede al neo ministro Nordio di ridurre il tirocinio da 18 a 12 mesi e di tornare alla prova scritta pre-covid, per quanto riguarda il concorso, “maggiormente idonea”.
Svuota carceri. Si ampliano i reati perseguibili non più d’ufficio, ma a querela di parte. Tra questi, tutte le specie di furto anche con danneggiamento, il sequestro semplice, la minaccia, le lesioni stradali, senza aggravanti. Quindi, dal 1° novembre la querela deve essere contemporanea alla denuncia. Ma questa norma si applica anche ai procedimenti in corso. Per cui, se le vittime di un reato, che hanno già denunciato, non sporgeranno pure querela entro il 30 gennaio, dopo la comunicazione del pm, se sono in corso le indagini oppure entro 3 mesi dalla comunicazione del giudice, se c’è un processo in corso, quel reato sarà estinto. Potrebbero, cioè, in astratto, esserci migliaia di impuniti.
Pene brevi. Potranno avere un pena alternativa al carcere anche detenuti a “pene brevi”, adesso in prigione perché ritenuti, ad esempio, socialmente pericolosi. Mentre finora il giudice della “cognizione” poteva decidere pene alternative al carcere in caso di condanne fino ai 2 anni, adesso lo potrà fare anche per pene fino ai 4 anni.
Riforma ostativo. L’ex maggioranza, a eccezione del M5s, ha fatto saltare in Senato l’approvazione della riforma dell’ergastolo ostativo ordinata al Parlamento dalla Consulta. Quindi, il nuovo Parlamento deve ricominciare da zero, ammesso che l’8 novembre la Corte non decida da sé invece di rinviare, come già fatto a maggio, per aspettare il Parlamento.
Nuove competenze gip-gup. Nasce quella che viene chiamata “udienza di comparizione predibattimentale”, ossia un’udienza preliminare per le citazioni dirette. Finora, queste, invece, vanno, su richiesta del pm, direttamente al giudice monocratico. Altra nuova competenza, è quella di dover stabilire eventuali misure alternative alla detenzione, mentre prima spettava ai giudici di Sorveglianza. Dunque, più lavoro, a carenze di organico invariate. Tempi più lunghi assicurati.
Ritardata iscrizione. Una delle tante nuove spade di Damocle sulla testa dei pm sarà l’eventuale dichiarazione, da parte di un giudice, in ogni grado del giudizio, di ritardata iscrizione della notizia di reato. Una manna per le difese di imputati “eccellenti”: se la contestazione si conclude con la retrodatazione della iscrizione, determinati atti, saranno dichiarati nulli. Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, con Il Fatto lamenta l’assenza per più punti della riforma, anche quelli appena spiegati, di una norma transitoria e fa una richiesta al ministro Nordio: “È necessaria una norma transitoria che copra tutti i settori della riforma, dato che si potrebbero creare incertezze applicative e di conseguenza rallentamenti dell’azione giudiziaria. Nel frattempo sarebbe auspicabile un periodo di vacatio legis (sospensione della riforma, ndr) più lunga degli ordinari 15 giorni, a causa dei riassetti degli uffici che la riforma impone”.