la Repubblica, 9 settembre 2022
Il diritto di avere due mamme
La relazione fra le due donne è finita, ma la responsabilità nei confronti della figlia che hanno avuto deve continuare a essere di entrambe. Il Tribunale civile di Bari ha rigettato l’istanza di parziale rettifica della trascrizione sul registro dello Stato civile del Comune dell’atto di nascita di una bambina figlia di due madri, nata negli Stati Uniti con la maternità surrogata.
Le due donne sono finite in tribunale dopo la separazione, perché i genitori di una delle due – la madre genetica, che aveva dato il proprio ovulo e anche il cognome – chiedevano che nell’atto di nascita venisse cancellato il nome dell’altra madre, quella intenzionale, facendo leva sulla «mancanza di un legame biologico con la minore». La sentenza, però, parla chiaro: «Deve essere tutelato l’interesse della minore, che deve poter fruire del diritto di essere mantenuta, istruita, educata e assistita moralmente da entrambe le persone che considera di fatto suoi genitori, e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso».
Parla di «caso atipico» l’avvocato Domenico Costantino, che ha assistito la madre intenzionale (al suo fianco si è costituito anche il Comune di Bari): «I rapporti familiari stanno cambiando e la famiglia non può essere più quella dell’articolo 29 della Costituzione». È primario quindi il benessere della bambina, al di là della fine del legame affettivo fra le due mamme.
La figlia era stata voluta quando erano una coppia, si erano sposate nel 2016 a New York e poi – ricorrendo alla gestazione per altri, vietata in Italia – era arrivata la bambina, nata in California nel novembre del 2017. L’atto di nascita registrato negli Stati Uniti riportava entrambi i nomi delle donne, ed era stato trascritto un anno dopo nei registri dello Stato civile del Comune di Bari, a firma del sindaco Antonio Decaro.
Poi la separazione, la contesa sulla figlia e infine la sentenza del Tribunale: «Nessuna delle due ha un legame biologico con la minore, considerato che una è genitore genetico, non avendo partorito la minore ma avendole trasmesso il suo patrimonio genetico». I dati dell’altra madre, quindi, devono restare sui documenti. A sostenere la decisione dei giudici baresi (presidente Saverio De Simone) anche una sentenza della Corte Costituzionale del 2021, per la quale«il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità nella formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione».
È stata questa la chiave di volta della vicenda: «Non v’è dubbioche il bambino nato all’estero da pratiche alternative deve essere tutelato da una piena genitorialità, quale principio di rilevanza costituzionale primaria dell’interesse superiore del minore – è il commento dell’avvocato Costantino – Tale diritto alla bigenitorialità non può essere in nessun caso compresso dal venire meno del rapporto affettivo fra i genitori né tantomeno dalla carenza normativa in ordine alla questione».