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 2022  marzo 22 Martedì calendario

Storari assolto


«È privo di qualsiasi appiglio probatorio e destituito pertanto d fondamento» che il pm milanese Paolo Storari nell’aprile 2020 abbia passato «per ragioni oscure» all’allora consigliere Csm Piercamillo Davigo i verbali segreti dell’ex avvocato Eni Piero Amara sulla loggia Ungheria, o che «tra i due ci sia stato un accordo originario volto a utilizzare i verbali per screditare Sebastiano Ardita», cioè un altro consigliere Csm in rotta con Davigo. Nelle 45 pagine di motivazioni con cui spiega perché il 7 marzo abbia assolto Storari dalla rivelazione di segreto d’ufficio, la giudice bresciana Federica Brugnara scrive che «lo scopo di Storari» era invece solo «segnalare all’istituzione Csm, rappresentata “irritualmente” da Davigo, ciò che secondo la sua versione costituiva una pericolosa inerzia investigativa del procuratore Francesco Greco e della pm Laura Pedio», e una loro «gestione inappropriata» del fascicolo, di cui la giudice giustappone (senza commenti) l’elenco di indagini asserite da Pedio sulla loggia Ungheria e invece lo stesso elenco «smontato» dalle contro-tesi di Storari.
Ma nel credere di segnalare al Csm tramite Davigo, Storari «è incorso in un errore su una norma extrapenale (le circolari Csm 1994 e 1995, ndr) che ha determinato un errore sul fatto», nel senso che «era convinto di rivelare informazioni segrete a un soggetto deputato a conoscerle, e di non commettere alcuna rivelazione illegittima, ma “autorizzata” e/o addirittura dovuta». Errore «scusabile» sia per le «rassicurazioni» (nel senso di una sentenza della Consulta del 1988) date a Storari da chi come Davigo era membro Csm già con importanti ruoli in Anm e Cassazione; sia per il fatto che proprio «la sezione disciplinare del Csm abbia escluso una grave inosservanza» di Storari «delle norme regolamentari alla luce delle problematiche interpretative delle circolari 1994 e 1995». E Storari «non può rispondere della successiva condotta di Davigo, non prevedibile e non sottoposta al suo dominio».