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 2022  gennaio 22 Sabato calendario

Intervista a Lorenzo Ziletti

Quattrocento lemmi ironici che raccontano il processo, i diritti, l’accusa, la difesa, in una parola la giustizia. Uno splendido Dizionario dei luoghi comuni, di flaubertiana memoria, ma rigidamente giuridici, che si intitola Apertis verbis (Mimesis), scritto da un avvocato fiorentino, Lorenzo Zilletti (1961), con oltre 30 anni di avvocatura alle spalle, molti casi difficili trattati, e più di un’assoluzione ottenuta che ha fatto notizia. Zilletti è da sempre impegnato nell’Unione delle Camere penali, di cui oggi guida il Centro studi.

Domanda. Avvocato, quasi 90 anni fa, un suo concittadino, che faceva il suo stesso mestiere, dava alle stampe «Elogio dei giudici scritto da un avvocato». Era Piero Calamandrei. Oggi lei scrive un simpatico libello che spesso ha nel mirino giudici e procure.
Risposta. No, no, Pistelli non mi metta in competizione con un padre della Costituzione, andiamo…(ride).
D. Ha ragione, però lei, da Gustave Flaubert dell’avvocatura, ci va giù duro. Anche se con simpatia. Per esempio alla voce «Bassolino», nel senso dell’ex-sindaco, governatore, ministro, deputato Antonio scrive: «Assoluzione», non una ma 19 volte di seguito. Tanti i giudizi che hanno visto l’ex-Pci-Pds-Ds-Pd uscire assolto...
R. Se posso dire una cosa seria su questa vicenda…
D. Deve…
R. Mi colpisce la reazione di generalizzato stupore alla notizia dell’ennesima assoluzione, senza che nulla cambi nel sistema: molti si sono chiesti come sia stato possibile, che una persona sia finita così tante volte a processo, per quanto fosse innocente. Io parlo anche del sindaco dem di Lodi, Simone Uggetti.
D. «530 e Lodi», scrive, richiamando l’articolo del Codice di procedura penale che, al primo comma, definisce l’assoluzione più larga: «Perché il fatto non sussiste».
R. Esatto. Oppure, per stare a una vicenda di questi giorni, quella dell’ex-governatore siciliano Raffaele Lombardo, assolto, anche lui perché il fatto non sussiste, dopo 12 anni. Una carriera troncata.

D. Nel lemma che dedica alla separazione delle carriere – «più drasticamente, il divorzio», lei suggerisce – mi pare che voglia scherzare meno e indicare quella strada per risolvere un po’ dei problemi della nostra giustizia.
R. La separazione delle carriere è il carattere identitario della Unione delle Camere penali italiane: ci sono dentro avvocati di diversi orientamenti politici, spesso molto distanti fra loro, ma certo su questo principio c’è davvero il consenso di tutti i colleghi. E non solo degli avvocati, penso per esempio a Paolo Borgna, un ex-magistrato, a lungo procuratore aggiunto a Torino, che ritiene necessaria l’adozione del sistema inglese, con la circolarità delle professioni giuridiche.
D. Ossia?

R. In Gran Bretagna i giudici vengono selezionati nell’avvocatura mentre da noi si sceglie la via burocratica, del concorso, di funzionario dello Stato, sia pure di altissimo livello. Almeno separandone le carriere, un imputato, nei vari gradi di giudizio, non rischierà di trovarsi giudicato dal collega di chi lo ha mandato a processo nel primo. Ma c’è un’altra ragione che renderebbe necessaria questa riforma.
D. Vale a dire?
R. La sempre maggiore dipendenza dei pubblici ministeri dalla polizia giudiziaria.
D. Spieghiamolo.
R. Si vede bene nelle inchieste che abbiano, per così dire, una specialità tecnica, come quelle in campo economico-finanziario o ambientale: il pubblico ministero, non essendo esperto in materia, si affida totalmente alla competenza della Guardia di Finanza, nel primo caso, o dei Carabinieri del Nucleo ecologico. Spesso certi provvedimenti sono giocoforza ricalcati dagli atti della polizia giudiziaria di turno, appunto.

D. Che cosa determina questo stato di cose?
R. Fa sì che il pubblico ministero si schieri a sostegno di una tesi accusatoria e la difenda fino all’ultimo. Un atteggiamento poco da magistrati.
D. Che potrebbe fare? I tecnici sono loro…
R. Sforzarsi di verificarne l’effettiva tenuta, con metodo scientifico. Quando i pubblici ministeri, i pm, ci rispondono che la separazione delle carriere minerebbe la cultura della giurisdizione, si potrebbe osservare che da questa cultura, in contesti del genere, si sia abdicato già.
D. Tanto vale separare, lei dice.

R. Si rafforzerebbe, questo sì, la cultura della giurisdizione del giudice, che sarebbe davvero terzo e arbitro. Perché con le debite eccezioni…
D. Che ci sono sempre ovviamente…
R. Certo, con le debite eccezioni, la maggior parte dei giudici non si pone fra lo Stato e il cittadino, è sempre dalla parte del primo. È come una partita che comincia sempre sul 2 a 0 per lo Stato.
D. I lemmi che riguardano il giudice per le indagini preliminari-gip, «adatto al fuoristrada» lei scrive, e il giudice per le udienze preliminari-gup che, lei motteggia, «guida avendo per navigatore il gip», fotografano un’altra faccia del problema: figure, inserite nell’ordinamento, per bilanciare i poteri del pm che, però, salvo rarissimi casi, si pongono in contrasto.

R. Il tema della separazione si avverte molto di più per queste figure, che per i giudici del dibattimento. È la vicinanza di carriera che si combina fra i ruoli, fra pm e gip, a creare più imbarazzo. Tant’è vero che non c’è proporzione fra il numero dei rinvii a giudizio che il gup concede al pm e poi il numero delle assoluzioni che, dal giudizio, emergono.
D. Forse ci sarebbe voluta qualche archiviazione in più…
R. Eh sì. E lì scontiamo un limite della riforma Vassalli del 1988: da un lato la mancata riforma dell’ordinamento giudiziario e dall’altro l’aver consentito ai giudici istruttori di diventare gip. Uno dei pochi che non lo fecero fu Giovanni Falcone.
D. E che scelta fece?
R. Si rese conto che, nel processo accusatorio, dove chi indaga non può giudicare, lui sarebbe dovuto andare a fare il pubblico ministero. Fu un errore fondamentale: ripeto, pretendere un cambiamento di pelle e mentalità da giudici abituati ad inquisire.
D. Sì ma questo fu il peccato originale. E poi?
R. Poi le cose si sono riprodotte e la contiguità delle carriere – da pm a gip a gup e ritorno – ha perpetuato lo schema. Oggi fa notizia un gip che non accolga le richieste del pubblico ministero.
D. O, come nell’inchiesta sulla tragedia del Mottarone, che a una gip venga addirittura tolta un’inchiesta. Nel suo dizionario c’è infatti anche questa voce: «Verbania: changez la femme».
R. Esattamente.
D. Poi c’è il processo mediatico. Il combinato disposto di procure-cronache giudiziarie-socialnetwork, propone quasi una giustizia parallela: i pm presentano le inchieste (e spesso gli arresti) in maniera molto mediatica, attribuendo nomi anche suggestivi alle indagini, rappresentando con enfasi le loro teorie accusatorie. Dopodiché il tribunale dei social, che rilancia gli articoli dei giornali online, emette le sentenze di colpevolezza. Inappellabili. Twitter fa Cassazione.
R. C’è un problema culturale: pochi dei suoi colleghi si pongono criticamente rispetto al racconto dell’accusa. I principi costituzionali, come la presunzione di innocenza, sono tutt’altro che assorbiti. È come se un nuovo processo misto, avesse fagocitato quello accusatorio: i pm hanno capito che la risonanza mediatica delle proprie inchieste può essere decisiva anche per la successiva fase di giudizio e che far filtrare certe informazioni rafforza la tesi accusatoria.

D. Qualche bravo collega di giudiziaria dice, però, che la colpa è anche di voi avvocati difensori, che non date le notizie
R. Tesi che conosco: ci obiettano di dire poco o nulla, a caldo, quando veniamo interpellati. Ma, senza la piena contezza degli atti, spesso migliaia di pagine, si è costretti ad affermazioni di circostanza. D’altra parte, rilancio io, è come se fosse nato un mezzo nuovo di prova: un testimone è persona informata sui fatti dal pm ma è anche testimone da Massimo Giletti. Inizia un circuito per cui, quando comincia il processo, un avvocato difensore ha sempre il dubbio di cosa dover contestare a un testimone: quello che ha detto al pm o quello che ha aggiunto poi a L’Arena? È un connubio che muta la natura stessa dell’atto giudiziario. Come l’intercettazione, letta o fatta recitare in tv.
D. Di qui lo sgomento generale quando poi, invece, interviene un’assoluzione.
R. Eh, il cittadino si dice: «Ma come? Abbiamo sentito, letto, visto che le cose erano in un certo modo e ora un giudice dice che così non è?»

D. A volte ci si chiede come questi meccanismi non possano non condizionare il giudizio.

R. In effetti, al giudice è chiesta equidistanza, un’impermeabilità nel giudicare che, a volte, è davvero difficile ipotizzare rispetto a tanta pressione. Difficile che non nasca almeno un pregiudizio: è il famoso 2-0 al fischio di inizio che, nel paragone calcistico, le dicevo prima.
D. Ora la direttiva europea imporrebbe di evitare queste comunicazioni che possano rappresentare l’indagato come colpevole. Qualcuno già ha gridato al bavaglio.
R. Il vero bavaglio è quello sulle assoluzioni: non esiste alcuna proporzione fra quanta reputazione di un imputato possa uscire distrutta dalla narrazione di un’inchiesta o di un processo e il risalto dato a un’assoluzione: dopo anni viene liquidato tutto senza un centesimo del clamore con cui era stata raccontata un’accusa. Ma non solo…

D. Ossia?
R. Ossia quando si dà la notizia di un’assoluzione, ci faccia caso, si riprendono i testi in archivio e si ridanno tali e quali, così come un pm li aveva raccontati, solo premettendo che c’è stata l’assoluzione. Nessuno cioè ha seguito il processo, rilevando magari che quel fatto, quell’accusa erano totalmente infondati. Per tornare a Bassolino…
D. Torniamoci.
R. Nessuno ha capito perché sia stato assolto 19 volte,Quando si è data la notizia della sua estraneità ai fatti addebitati, ci si è guardati dal dire perché.

D. È cambiata la narrazione. Dino Buzzati raccontava il processo a Rina Fort, si andava cioè in corte d’assise, con grande pathos…
R. Esattamente. Alla fine, il recente recepimento di quella direttiva europea non è altro che il tentativo di dare attuazione al principio costituzionale della presunzione di innocenza. Non dovrebbe nemmeno fare notizia. Informare è doveroso ma non coincide con la recita in tv delle intercettazioni. Speriamo. Però non è solo un tema di stampa.
D. E cioè?
R. La direttiva riguarda anche la modalità di redazione di quegli atti accusatori: c’è davvero bisogno di scrivere le ordinanze di custodia cautelare con certi toni, con certi aggettivi, con certe iperboli? Definizioni dell’indagato, un po’ da gergo poliziesco, tipo «proclive a delinquere». I magistrati dovrebbero parlare dei gravi indizi che motivano la privazione della libertà, non fare un esercizio etico.
D. A volte, quei provvedimenti contengono una serie di giudizi morali che non parrebbero richiesti.
R. Il decreto legislativo 188, quello che ha recepito la direttiva, è infatti rivolto ai magistrati, prima che ai giornalisti. Richiederebbe sobrietà. Il problema è che in quel decreto manca la sanzione processuale e allora tutto diventa un po’ teorico. Vedremo.