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 2021  settembre 11 Sabato calendario

Masturbarsi in treno non è reato. Lo dice la Cassazione

La Sesta sezione penale della Cassazione ha stabilito che masturbarsi in treno davanti a una donna non è reato, perché “l’interno di un vagone ferroviario non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori” e quindi non può riscontrarsi l’accusa di “atti osceni”. Le stupefacenti motivazioni sono state depositate il 2 settembre.
E allora proviamo a immaginare il campo di applicabilità della sentenza. Ad esempio, via libera al sesso in automobile, in mezzo alla strada e senza cautelarsi coi fogli di giornale sui finestrini, purché avvenga in tardo orario: di notte i bambini dovrebbero stare a casa, a letto, non a fare i guardoni delle coppiette. Nullaosta all’onanismo in un cinema dove si proietta un film vietato ai minori, quel bollino v.m. 18 azzeccato sulla locandina può salvarti dal carcere. E se a qualcuno venisse in mente di masturbarsi in un’aula universitaria, altro luogo dove ragazzini non se ne vedono? Magari in una pausa di una lezione di giurisprudenza, dove si forgiano i magistrati del domani, quelli che scriveranno sentenze come questa.
Si ride per non piangere. E per non pensare a come l’abbia presa la passeggera del treno che nel giugno 2019 segnalò agli agenti della polizia ferroviaria che un uomo si stava toccando davanti ai suoi occhi. I poliziotti lo arrestarono con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale – aveva reagito con atteggiamenti violenti e minacciosi – e con quella di atti osceni, compiuti con il chiaro intento “di importunare la donna”.
In Tribunale regge solo l’imputazione di resistenza a pubblico ufficiale, per la quale scatta la condanna. Assoluzione invece per la masturbazione ferroviaria. Sul presupposto che si può escludere “il pericolo che i minori assistessero alla condotta”.
Il caso finisce davanti alla sesta sezione penale della Cassazione. Il Procuratore generale insiste nel sollecitare la condanna, sostiene che “il treno va ritenuto luogo frequentato abitualmente da minori”. A questa considerazione, però, i magistrati di terzo grado ribattono ricordando che “per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere sistematico”. Invece, “l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori”. Dunque i masturbatori per farsi condannare devono agire davanti alle scuole. Speriamo di no.