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 2019  dicembre 05 Giovedì calendario

Tutto sul Mes: cos’è e come funziona

Che cos’è il Mes?
Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) con i suoi 190 dipendenti è la più piccola istituzione europea. La sua funzione è quella di dare assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà che lo richiedano, sulla base di un programma in cui vengono definite condizioni e interventi.

Quante risorse ha a disposizione il Mes?
La potenza massima di fuoco del Mes è di 700 miliardi. Nei cinque interventi attivati finora, anche con l’Efsf, ne sono stati utilizzati 295. Il Mes, con capitale versato di 80 miliardi dagli Stati dell’Eurozona e garanzie, raccoglie le proprie risorse attraverso l’emissione di bond con alto rating. Finora il Mes non ha perso un euro, per cui il capitale e le garanzie degli Stati non sono stati toccati.

Quali forme di assistenza finanziaria eroga il Mes?
Si tratta di prestiti a condizioni vantaggiose e a lunghissima scadenza al Paese in difficoltà, che vanno rimborsati. Lo strumento principale (e finora l’unica a essere stata utilizzata) è rappresentata dal «piano macroeconomico». È stata utilizzata finora per gli aiuti a Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro, per un totale di 295 miliardi di euro. Si basa su un memorandum of understanding nel quale la Commissione europea, il Mes e il Paese concordano un pacchetto di riforme strutturali e misure di disciplina sui conti pubblici. Il trattato Mes prevede altre due forme di intervento, più “leggere” e chiamate «linee di credito precauzionali» in quanto pensate per intervenire in forma preventiva in Paesi nei quali la perdita di accesso ai mercati è solo un rischio. La linea più leggera è la Pccl (Precautionary Conditioned Credit Line), e può essere richiesta senza definire un memorandum of understanding, a differenza della linea “rafforzata” (Eccl, Enhanced Conditions Credit Line)
Quali sono le precondizioni poste da Commissione europea e Mes per l’intervento?
Per accedere agli aiuti del Mes il Paese deve presentarsi con un debito sostenibile e deve assicurare di essere in grado di rimborsare i prestiti. Le condizioni specifiche, Paese per Paese, vengono poi definite nei singoli memorandum
L’intervento del Mes comporta automaticamente una ristrutturazione del debito?
No. Il Trattato del Mes prevede «in casi eccezionali» la possibilità di un intervento dei privati nel piano macroeconomico. Non è previsto alcun automatismo, né nel Trattato attualmente in vigore né nella riforma in discussione, che non affronta questo aspetto. 
Quali sono i punti principali della riforma in discussione?
L’unica novità di peso è la possibilità per il Mes di mettere a disposizione del Fondo unico di risoluzione un paracadute di ultima istanza per circa 55-60 miliardi di euro. Il backstop interverrebbe nel caso in cui il Fondo di risoluzione non avesse le risorse sufficienti per gli interventi. Con questa nuova configurazione, il Mes perderebbe la possibilità di intervenire direttamente nella ricapitalizzazione delle banche.
Ci sono altre novità in cantiere?
Sì. Tra queste vanno ricordati due nuovi ruoli attribuiti al Mes. La cooperazione con la Commissione Ue nella definizione del memorandum of understanding e nell’intera gestione della crisi di uno Stato. In questa cooperazione trova spazio la valutazione congiunta sulla sostenibilità del debito del Paese in difficoltà e sulla sua capacità di restituire il prestito. In caso di disaccordo, sulla sostenibilità del debito prevale il giudizio della Commissione. Il secondo nuovo ruolo attribuito al Mes è quello di mediatore nel caso di ristrutturazione del debito, solo nel caso di richiesta da parte del Paese interessato.
Come interviene la riforma sulle clausole di azione collettiva (Cacs)?
Già oggi i titoli di Stato dell’Eurozona includono le clausole di azione collettiva. La riforma, che riguarderebbe le emissioni dal 2022, cancella la doppia votazione, sul singolo titolo e sull’intero debito, sostituendola con una votazione unica. L’obiettivo è quello di una ristrutturazione ordinata del debito in cui si riduca il potere di veto di singoli detentori speculativi.