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 2019  dicembre 03 Martedì calendario

Il Mes prima e dopo: cosa cambia con la riforma

Il Meccanismo europeo di stabilità, o Mes, è “disoccupato”. Dopo aver assistito finanziariamente, anche con il precedente Efsf, i cinque Paesi in difficoltà Grecia, Irlanda, Portogallo, Cipro e Spagna, per un totale di prestiti erogati pari a 295 miliardi, nessuno Stato ha più richiesto il suo aiuto e non sono scoppiate altre crisi sovrane. Il suo bazooka è nel cassetto, il suo estintore di incendi pronto all’uso ma sotto vetro. Il Mes ora emette nuovi bond per rimborsare quelli in scadenza, e gli Stati aiutati rimborsano con piani di ammortamento i suoi prestiti che sono a lunghissima scadenza. Tutti gli Stati membri dell’euro si augurano che il Mes in futuro non debba aiutare più nessun Paese, e che si limiti a vigilare sulla stabilità dell’Eurozona, tenendo lontana la speculazione con la sua portata deterrente e la potenza di fuoco e d’intervento inutilizzata pari a 410,1 miliardi di euro.
La riforma del Meccanismo di stabilità arriva dunque come una messa a punto di una macchina che finora ha ben funzionato, per oliarne i meccanismi, per migliorarne la resa, per ottimizzarne l’uso. Il Mes post-riforma avrà un ruolo in più nell’Unione bancaria, fornendo un prestito di backstop al Fondo di risoluzione, e avrà un compito nuovo collaborando con la Commissione europea nella valutazione della sostenibilità dei debiti pubblici. Potrà inoltre operare al fianco degli Stati come mediatore in caso di ristrutturazione di un debito pubblico. E avrà una linea di credito precauzionale Pccl, finora mai usata, ritoccata per essere più appetibile.
La riforma del Mes mira a rafforzare i meccanismi di stabilità dell’area dell’euro, non a iniettare nel sistema un nuovo germe di instabilità: da nessuna parte, infatti, è scritto nel Trattato Mes post-riforma che la ristrutturazione del debito pubblico scatta in automatico nel caso di richiesta di aiuto. La cosiddetta «partecipazione dei creditori privati, in casi eccezionali», c’è sempre stata nel Trattato del Mes: nel nuovo Trattato la formulazione resta tale e quale. È un antidoto contro l’azzardo morale: il Mes non elargisce aiuti a fondo perduto ma sostiene finanziariamente con prestiti che vanno rimborsati «solo» debitori affidabili, il cui debito è sostenibile e in grado di ripagare i propri debiti.
Il Trattato post-riforma rafforza ma non dice nulla di nuovo in merito a due pre-condizioni che sono già presenti nel primo Trattato: l’aiuto Mes arriva dopo la verifica sulla sostenibilità del debito pubblico e sulla capacità di rimborsare i prestiti del Paese che chiede aiuto. Nel Trattato post-riforma si rafforza semmai questo concetto perchè l’aiuto arriva «solo» a Paesi che rispettano queste condizioni. Il nuovo Trattato tuttavia assegna al Mes un compito in più in questo ambito, sotto il cappello del Memorandum di cooperazione firmato già tra Commissione europea e Mes. Finora la Commissione ha valutato queste due condizioni consultando la Bce. Dopo la riforma, il Mes affiancherà la Commissione nel valutare sostenibilità e capacità di rimborsare il debito, sentita sempre la Bce. In caso di via libera all’aiuto, il Memorandum of Understanding contenente la condizionalità (sul riforme strutturali e su tenuta dei conti pubblici) post-riforma viene firmato da Commissione, Mes e Stato ma non più dalla Bce.
Il nuovo Trattato inoltre contempla l’eventualità di due valutazioni diverse tra la Commissione e il Mes. Nel caso non si dovessero trovare d’accordo sull’analisi della sostenibilità del debito pubblico del Paese che chiede aiuto, sentita la Bce, allora sarà solo la Commissione ad avere l’ultima parola sulla sostenibilità: al Mes resterà il solo compito di stabilire se il Paese aiutato sarà in grado di ripagare il prestito-aiuto ottenuto.
Il Trattato post-riforma non cambia invece il processo decisionale: a stabilire se fornire o meno un aiuto a un Paese che lo richiede è sempre il Board del Mes, ovvero i ministri delle Finanze dei 19 Stati membri dell’euro.
In quanto al ruolo del Mes per la stabilità bancaria, la riforma interviene in due modi: toglie al Meccanismo la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche ma gli attribuisce il nuovo compito di erogare un prestito di ultima istanza al Fondo di risoluzione bancaria, pari all’entità del fondo stesso, ovvero tra i 55 ei 60 miliardi di euro. Questo backstop è un paracadute che, in casi estremi e quando altre forme di intervento sono state prosciugate, aumenta la potenza di fuoco nelle risoluzione bancarie e accresce la fiducia nel sistema: essendo erogata in forma di prestito, quando questa linea di credito viene utilizzata dal Fondo, deve essere rimborsata dal Fondo al Mes. Il Fondo a sua volta viene ripagato dalle banche europee.