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 2019  ottobre 13 Domenica calendario

Il fisco alla prova della finanza islamica

C’è una galassia nella finanza mondiale che vale due trilioni di dollari, che rappresenta il 6% delle transazioni globali e che ogni anno mette sul mercato 800 miliardi di “bond” atipici (più correttamente «certificati di partecipazione»). Un mondo che cresce a una velocità impressionante -gli asset sono più che quadruplicati in cinque anni - ma che ancora non ha trovato regole di ingaggio, o forse meglio dire di integrazione, con le amministrazioni fiscali di mezzo pianeta.
È la galassia della finanza islamica, un pezzo di storia del XII secolo (data a cui si fanno risalire le prime regole) calato ormai ben dentro le piazza finanziarie più dinamiche, con un enorme problema ancora irrisolto: quale regime di tassazione applicargli.
L’approccio all’impiego di denaro tra la cultura occidentale e quella islamica è molto diverso. Nella sharia molti dei principi che diamo per assimilati, anzi per capisaldi di funzionamento del sistema, non sono accettati.
Sono vietati gli interessi di profitti immorali, c’è il divieto di partecipazioni al netto del rischio, ancora il divieto di speculazione e di eccessiva incertezza nei contratti finanziari, oltre alla proibizione generale di investimento in beni o attività “non etiche” (alcol, scommesse, porn, commercio di armi, in aggiunta al divieto di percepire interessi).
E se è vero che sulle antichissime radici culturali c’è pieno e generale consenso, non esiste invece un’unica autorità di interpretazione delle norme, ma piuttosto alcuni riconosciuti esperti di sharia. Se questa visione alternativa non ha generato sinora grossi ostacoli alla circolazione e agli impieghi di investimenti, oggi, con le economie e le relazioni internazionali sempre più integrate e soprattutto con la costante crescita di popolazione islamica nelle economie occidentali, sorge il problema, per esempio, di come tassare l’operazione di finanziamento per un acquisto immobiliare finanziato dalla banca, non potendo ragionare sullo schema del concetto di mutuo.

I Paesi più preparati
Al di fuori di alcune piazze storicamente più aperte -e cioè la Gran Bretagna, Hong Kong, la Malesia, che stanno affrontando il tema - nessuna amministrazione fiscale nell’ambito Ocse ha ancora deciso di misurarsi su questo argomento, a cominciare dagli Usa che lo considerano off limits. Ma secondo una ricerca dell’ultimo congresso dell’Ifa -International fiscal association - tenutosi a Londra lo scorso settembre, più o meno ogni singolo consulente/commercialista del mondo occidentale verrà toccato nei prossimi anni dal problema di compliance con la finanza islamica. Proprio dalla Gran Bretagna arrivano i primi case-study su cosa significhi tentare di integrare, dal punto di vista fiscale, regimi che di omogeneo non hanno proprio nulla, anzi. In un’operazione di finanziamento per l’acquisto di un immobile, per esempio, il ritorno per la banca non è l’interesse (vietato dalla sharia ) ma una sorta di affitto; il mutuatario a sua volta paga i redditi da locazione ma non appunto gli interessi. Bene, come si applica in questo caso il principio fiscale - per noi scontatissimo - della deducibilità degli interessi passivi? Ma anche sull’imposizione indiretta (Iva /Vat) sorgono problemi non marginali: si applica la Vat (Iva) sulle transazioni immobiliari o, piuttosto, è più adeguata l’esenzione prevista sulle transazioni finanziarie? E ancora, nei trattati sul divieto di doppie imposizioni si applicherà la disposizione sugli interessi o quella sul reddito da proprietà immobiliare?
Nelle more di trovare una soluzione per via legislativa, la Suprema corte della Gran Bretagna nel caso Project Blue del 2016 con il consueto pragmatismo inglese ha stabilito che «se la transazione è sostanzialmente un mutuo, verrà trattata dal punto di vista fiscale come tale, anche se è vestita in qualche altra forma e innestata in un diverso veicolo giuridico».
Ma i problemi di fondo restano e incidono su una materia che, già di suo, si presta a contenziosi infiniti anche quando la legge applicabile è unica e incontestata - quella dello Stato - figurarsi quando a scontrarsi è una diversa cultura giuridica. Anche perchè l’equivalenza, o meglio la biunivocità tra i concetti di contribuente musulmano e regime di finanza islamica è superata da tempo.
Impressionante, a questo proposito, il dato del 2018 della Al Rayan Bank con sede in Inghilterra: il 90% dei nuovi clienti che hanno aperto conti bancari non sono di religione musulmana.
Le obbligazioni che vengono trattate dalla finanza islamica si chiamano “sukuk”. In Europa, questo strumento finanziario arrivò nel lontano 2004 nel Lader della Sassonia-Anhalt che lanciò la prima emissione da 123 milioni di dollari, mentre dal 2006 sono stati quotati alla Borsa di Londra. Ma di che si tratta ? Secondo l’approccio accademico il sukuk assomiglia a un’obbligazione per la forma dei flussi: c’è un reddito costante pagato a scadenze definite, come i flussi cedolari. Contemporaneamente ha alcune caratteristiche da titolo azionario, perché l’investitore ha diritto al rendimento solo se il bene sta rendendo effettivamente, cosa che con le obbligazioni non succede.
A proposito di sukuk nel 2016 erano il 17% del settore tanto che sono stati emessi titoli per 88 miliardi di dollari. La crescita qui è esponenziale, stimata tra il 14% e il 15% su base annua e secondo Moody’s a fine 2018 le proiezioni indicavano il tetto di 148 miliardi. La sola Borsa di Londra ad oggi quota oltre 70 sukuk, per un valore di 700 milioni di sterline.

La principale banca islamica
Anche in Svizzera, paese delle banche per eccellenza, la finanza islamica è attiva con la Dar Al Maal / La Casa del denaro islamico di Ginevra, filiale del gruppo Fayçal Islamic Bank Group. La banca venne fondata da un principe saudita il cui fratello Turki Ibn Fayçal fu a lungo capo dei servizi segreti sauditi. Dar al-Baraka (la «casa della benedizione») è stata creata dallo sceicco Saleh Abdullah Kamel, su richiesta del re dell’Arabia Saudita del quale è cognato. La banca è diventata, con il nome Islamic Development Bank, la principale banca islamica mondiale. Non è solo la banca preferita dalle comunità islamiche in Europa, ma anche un potente strumento di “soft power” per influenzare i musulmani organizzati in moschee e associazioni, non tutte trasparenti.
E l’Italia? Nel 2017 Maurizio Bernardo, all’epoca presidente della commissione Finanze della Camera, presentò una proposta di legge che chiedeva il via libera sui mercati finanziari italiani dei sukuke degli altri strumenti della finanza islamica in Italia. Al momento la proposta non ha avuto ancora seguito ma qualcosa si sta muovendo: il Movimento 5stelle guarda alla finanza islamica con grande interesse se è vero che la sindaca pentastellata di Torino, Chiara Appendino, dal 2014 ha aperto le porte alla finanza islamica con il Tief, «Turin Islamic Economic Forum», che anche quest’anno si terrà sotto la Mole dal prossimo 28 e fino al 30 ottobre.