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 2018  agosto 20 Lunedì calendario

Le regole sull’uso del contante

Pagamenti, tutte le regole sull’uso del contantedi Nicola Forte
4’ di lettura
Sono sempre più numerose le disposizioni che impongono di effettuare i pagamenti utilizzando strumenti che consentono la tracciabilità (cioè il controllo) delle operazioni: bonifici, assegni bancari e circolari, carte di debito o di credito, eccetera.
In alcuni casi sono stabiliti dei limiti quantitativi, e l’uso del contante è ammesso fino a una certa soglia, oltre la quale scattano le sanzioni. In altri casi il divieto è invece assoluto, e il contante non è ammesso neppure per i piccoli pagamenti.
Il limite per l’antiriciclaggio
Ai fini dell’antiriciclaggio (articolo 49 del Dlgs 231/2007) è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 3mila euro. Il divieto è indipendente dalla “causa”: si applica per esempio all’acquisto in negozio, al saldo di una prestazione professionale o anche alla donazione di un padre in favore del figlio. Mentre la violazione può essere sanzionata da 3mila a 50mila euro.

L’obbligo di Pos
Inizialmente era stato previsto l’obbligo, per i commercianti e i professionisti, di non rifiutare i pagamenti di importo superiore a 5 euro, effettuati con carta di credito o di debito (bancomat), e in generale con moneta elettronica o altri strumenti tracciabili. Il che avrebbe costretto tutti all’installazione del dispositivo Pos (Point of sale). Uno schema di decreto legislativo messo a punto dal governo prevedeva l’irrogazione di una sanzione di 30 euro. Ma questo schema è stato “bocciato” dal Consiglio di Stato, con un parere del 1° giugno 2018. Quindi, attualmente, pur essendoci l’obbligo di Pos, non è prevista alcuna sanzione a carico di esercenti e professionisti.
20 agosto 2018
Normativa sulle pensioniPubblica AmministrazioneConsiglio di StatoBilancio 2018Pos InizialmenteSalvaCommenta

Il denaro all’estero
Per quel che riguarda il contante da portare all’estero, ad esempio quando si va in vacanza, sono vietate le somme superiori a 10mila euro. E il limite riguarda anche gli assegni e i titoli al portatore (articolo 3, comma 1, del Dlgs 195/2008). Se la cifra da trasportare oltrefrontiera supera il tetto indicato, è necessario rilasciare una dichiarazione presso la dogana al momento in cui si varca il confine. Il limite di 10mila euro vale per tutti i Paesi Ue ed extra Ue. E l’eventuale violazione comporta il sequestro amministrativo fino al 40% dell’importo eccedente il limite, oltre a una sanzione pari al 40% di tale valore in eccesso (con un minimo di 300 euro).
Tuttavia, per evitare il sequestro, al momento della trasgressione si può pagare un’ammenda pari al 5% del valore eccedente (con un minimo di 200 euro): purché l’importo “in più” non sia superiore a 250mila euro e non sia stata commessa un’altra violazione nei 365 giorni precedenti.
Le retribuzioni dei dipendenti
Un limite più stringente è previsto per le retribuzioni ai lavoratori dipendenti o i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi. Qui il divieto è assoluto: niente contante, neanche in parte. Ma restano eslcusi dallo stop le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, e i pagamenti effettuati ai collaboratori domestici o dalla Pubblica amministrazione.
Il divieto è stato introdotto dallegge di Bilancio (205/2017), a partire dal 1° luglio 2018, per impedire che dalla busta paga risulti un importo più elevato rispetto a quello effetivamente corrisposto (la firma sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento).

In caso di violazione, si applica una sanzione che va da un minimo di mille a un massimo di 5mila euro. Come ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 6201/2018 del 16 luglio scorso, però, il divieto riguarda «esclusivamente gli elementi della retribuzione»; non le «somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto alloggio)».
L’accredito della pensione
Sempre in tema di accrediti, dal 2012 non è possibile riscuotere in contanti le pensioni di importo mensile superiore a mille euro (articolo 12 del Dl 201/2011). L’obiettivo è di contenere i costi di gestione del denaro contante, come ad esempio quelli per la guardiania a carico dello Stato. Il pensionato deve quindi ottenere l’accredito su un conto corrente bancario, postale, oppure una carta prepagata.
Società sportive in forfait
I pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che hanno optato per il regime agevolato ex legge 398/1991, se sono di importo pari o superiore a mille euro, vanno eseguiti su conti correnti bancari o postali intestati; oppure secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. La disposizione (articolo 25, comma 5, della legge 133 del 1999) vale anche per i versamenti effettuati dalle stesse associazioni sportive.
L’inosservanza di questo limite non determina la decadenza dal regime agevolato (forfettario), ma la sanzione da 250 a 2mila euro prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
Carburante per autotrazione
Dal 1° luglio scorso, infine, non può essere pagato in contante l’acquisto di carburanti per autotrazione. In base alla norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, l’eventuale violazione comporta l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’Iva.