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 2019  settembre 28 Sabato calendario

Il socio assenteista può essere escluso dalla compagine sociale

Il socio di Spa o di Srl può essere “punito”, a causa del proprio assenteismo assembleare, con la sua estromissione dalla società se nello statuto vi è una clausola che permette alla società stessa di riscattare le azioni del socio (nella Spa) o di escludere il socio (nella Srl) che rimanga assente dalle assemblee per un «periodo di tempo significativo». In sostanza, è legittimo che lo statuto di Spa o di Srl contenga una norma la quale consenta di provocare la cessazione della qualità di socio in capo al soggetto che manifesti una perdurante mancata presenza alle adunanze dei soci della società stessa.
È questa la conclusione cui giungono i notai del Triveneto nelle nuove massime H.I.29 (per la Spa) e I.H.20 (per la Srl), che fanno parte di un gruppo di orientamenti professionali di nuova emanazione da essi recentemente elaborati.
La conclusione cui i notai triveneti giungono è indubbiamente assai forte, in quanto nel diritto delle società di capitali non vi è un obbligo dei soci di partecipare alle assemblee (essi sono, appunto, soci di capitale); e, inoltre, se nella Srl vi è, in effetti, la possibilità di prevedere cause di esclusione del socio dalla società (ma solo in caso di «giusta causa»), nella Spa questa facoltà di prevedere l’esclusione del socio per giusta causa non è prevista dalla legge (ciò da cui si dovrebbe desumere che non sarebbe possibile prevedere cause di esclusione del socio dalla Spa per «giusta causa»).
I notai del Triveneto, a suffragio della loro conclusione, osservano che la pratica professionale conosce società caratterizzate da un costante assenteismo dei soci, volontario o involontario (ad esempio per decesso del socio-persona fisica e irreperibilità o incuria dei suoi successori; oppure per estinzione del socio-persona giuridica). In alcune situazioni sorge quindi l’esigenza di individuare uno strumento idoneo a realizzare l’estromissione dalla compagine sociale del socio assenteista: in sostanza, al fine di “sfoltire” la compagine sociale che sia costellata da soci inattivi o irreperibili.
A questo fine, mediante lo strumento delle azioni riscattabili (nella Spa) e mediante l’istituto dell’esclusione (nella Srl) si renderebbe legittimo introdurre nello statuto il principio della rilevanza della partecipazione del socio alle assemblee societarie in base all’idea che l’assenteismo del socio sia reputato come «lesivo degli interessi della società» da esso partecipata. Ovviamente, non si tratta della episodica mancata partecipazione a qualche assemblea, ma dell’assenza protratta «per alcune assemblee consecutive, ovvero entro un determinato arco temporale».
Appurata la legittimità della clausola che consente il riscatto delle azioni del socio assenteista o la sua esclusione dalla Srl, si pone il tema della introduzione di questa clausola in uno statuto già vigente (essendo scontato che la clausola possa essere introdotta in sede di atto costitutivo della società, poiché, in tale contesto, si verifica una naturale concordanza di tutti i soci sul punto) senza che a tale delibera concorra il consenso dell’unanimità dei soci, stante, appunto, l’assenza di taluno di essi (o l’eventuale contrarietà, sul punto, di taluno dei soci che invece partecipi all’assemblea convocata per deliberare su questo argomento).
Ebbene, secondo i notai del Triveneto, la deliberazione con la quale si introduce in statuto la clausola che permette l’estromissione dalla società del socio assenteista può essere «assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, a condizione che l’operatività del riscatto si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa». Ciò consente di rispettare il principio in virtù del quale non esistono, nelle società di capitali, posizioni individuali degli azionisti che non siano modificabili dalla maggioranza, seppure nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento dei soci. Se, invece, si intenda riferire la clausola di estromissione all’assenteismo pregresso, appare inevitabile concludere che la clausola in questione debba essere introdotta nello statuto con il consenso dei soci che si trovino in condizione di subire il riscatto.
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