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 2019  giugno 08 Sabato calendario

Legittima difesa, cosa dice la nuova legge

1 Che cos’è la legittima difesa e quali sono i presupposti per invocarla?
«La legittima difesa è una causa di giustificazione che rende lecito l’uso della forza, da parte di privati cittadini, per autodifesa. Anche dopo la riforma in vigore dal mese scorso, può essere invocata solo da chi si sia trovato di fronte al pericolo attuale di un’aggressione e abbia reagito con un’azione difensiva necessaria e proporzionata. Ciò significa che non esisteva un modo lecito o meno lesivo per evitare l’aggressione e che, secondo la scala dei valori costituzionali, il bene difeso non deve essere di valore sproporzionatamente inferiore rispetto a quello offeso».
2 La riforma ha stabilito che la difesa è sempre legittima all’interno della propria abitazione? Quali sono i limiti?
«Dire che in casa, o negli esercizi commerciali, la difesa è sempre legittima è una semplificazione. La facoltà di difendersi lecitamente è soggetta a limiti, previsti dal codice penale, e ancor prima dalla Costituzione, che non consente di sacrificare la vita dell’aggressore per difendere beni patrimoniali, e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che autorizza l’uso della forza letale, per fini di difesa, solo quando ciò sia assolutamente necessario».

3 Che cosa si intende per necessità e come si configura questo concetto dopo la riforma?
«Occorre dimostrare, per non rispondere penalmente della propria reazione, che la difesa era necessaria e cioè: a) che non esisteva un’alternativa lecita (non era possibile un pronto intervento della polizia, oppure non vi erano vie agevoli di fuga); b) che non esisteva un’alternativa meno lesiva (non era possibile per esempio difendersi a mani nude, invece che usare un’arma)».

4 Quando si verifica l’eccesso colposo di difesa e che cos’è il grave turbamento?
«La difesa è legittima solo entro certi limiti. Se si superano per colpa si risponde del reato a titolo di colpa. Modificando la disciplina in materia, la riforma ha previsto che tuttavia un simile eccesso non è punibile se chi ha agito si trovava in stato di «grave turbamento» psichico, per via dell’aggressione. Deve però trattarsi di una situazione oggettiva da accertare caso per caso, senza spazio per alcuna presunzione: con tutte le difficoltà che derivano dall’accertamento di uno stato psichico».

5 Lo Stato paga le spese legali di chi si è difeso?
«Sì, in caso di procedimento che si concluda con l’archiviazione o il proscioglimento».
(Le risposte sono state redatte grazie al contributo di Gian Luigi Gatta, ordinario all’Università degli studi di Milano e direttore di «Diritto penale contemporaneo», ed Ennio Amodio, avvocato penalista e professore emerito all’Università di Milano).