Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2019
Fondo salva Stati, più potente dopo la riforma
L’Esm avrà più poteri, più strumenti e un campo di azione più esteso, quando la riforma del suo statuto entrerà in vigore se tutto andrà bene nel 2020. Ma il Meccanismo europeo di stabilità, meglio noto come fondo salva-Stati o fondo anti-crisi, post-riforma non diventerà un super-Esm o un vero e proprio Fondo monetario europeo: non avrà maggiore potenza di fuoco di quella attuale (700 miliardi) e continuerà ad agire vincolando sempre i suoi interventi alla condizionalità, più o meno leggera, sia sul fronte degli Stati (tramite due rinnovate linee di credito precauzionali e il vecchio aiuto con programma pieno)che su quello delle banche (tramite il nuovo backstop al Fondo di risoluzione unico europeo).
Continuano ad essere banditi nell’Eurozona, dunque, forme di aiuto date in automatico e trasferimenti permanenti: no agli automatismi, no al fondo perduto. La condizionalità resta, leggera o pesante che sia. E questo concetto è stato rafforzato semmai in questa riforma dell’Esm, tenendo conto del contesto generale: la riforma è stata varata all’ombra del rischio di avvio di una procedura d’infrazione sul debito per l’Italia.
La riforma è stata proposta e varata dall’Eurogruppo dei 19 Paesi il 4 dicembre scorso e poi sottoscritta dal Consiglio europeo dei 19 il 14 dicembre scorso. Si tratta di un pacchetto molto complesso di cambiamenti sostanziali, ritocchi, aggiunte e cancellazioni rispetto alla formula esistente, che ha come unico scopo quello di rendere l’Eurozona più resiliente alle crisi. Come? Continuando a sostenere con aiuti esterni in forma di prestiti dell’Esm (da rimborsare, dunque mai a fondo perduto) gli Stati e le banche in difficoltà.
Una sfera di azione più ampia
Il nuovo Fondo avrà in futuro un ruolo e un peso maggiore nel processo di aiuto agli stati in difficoltà (ma mai insolventi e con sostenibilità del debito pubblico confermata ex-ante). L’Esm diventerà l’unica istituzione che lavorerà in tandem con la Commissione europea nella gestione delle crisi, per riportare la stabilità: valuterà ex-ante ed ex-post gli Stati aiutati. Un duo dunque, Esm e Commissione, sostituirà in futuro la nota Troika: la Bce non avrà più alcun ruolo se non di consulente mentre l’Fmi potrebbe entrare ma se richiesto caso per caso. In particolare l’Esm gestirà, con la Commissione, la valutazione dei Paesi che richiedono le linee di credito precauzionali o l’aiuto con programma pieno, si assicurerà che gli Stati soddisfino i criteri di ammissibilità, definirà la condizionalità e controllerà il rispetto degli impegni assunti dai Paesi aiutati.
All’Esm viene inoltre riconosciuto un ruolo che ora non ha nell’aiuto agli Stati in difficoltà: quello di consulente nella ristrutturazione del debito pubblico in quanto potrà “facilitare” il dialogo tra uno Stato che intende ristrutturare il debito pubblico e i suoi creditori privati. Chiamato dallo Stato, l’Esm svolgerebbe questo compito su base volontaria e informale, facendo appello ai suoi contatti internazionali e la sua esperienza con i principali attori del mercato dei titoli di stato.
L’Esm post-riforma avrà inoltre un compito del tutto nuovo: erogherà al Fondo di risoluzione unico (Srf, Single Resolution Fund) un prestito fino a 60 miliardi di euro che fungerà da backstop, cioè, sarà una risorsa aggiuntiva di ultima istanza utilizzabile solo nel momento in cui tutte le risorse (60 miliardi) del Fondo saranno state prosciugate dalle risoluzioni delle banche. Nel prendere questo nuovo incarico, l’Esm ne cederà un altro che ora gli compete: non potrà più ricapitalizzare direttamente le banche.
Tempi lunghi
La riforma è stata proposta e varata dall’Eurogruppo dei 19 e sottoscritta dal Consiglio europeo dei 19 in dicembre. Un testo definitivo sarà presentato in forma di bozza di modifica allo statuto dell’Esm per l’Eurogruppo del giugno 2019. Il successivo summit del Consiglio europeo dei 19 dovrà dare il via libera al testo. A quel punto, la riforma concordata dovrà ottenere il via libera dai Parlamenti dei 19 Stati, un processo che potrebbe richiedere tra 12 e 18 mesi. Quindi, se tutto andrà bene, il nuovo fondo salva-Stati vedrà la luce ed entrerà in piena operatività nel 2021.
In quanto al backstop dell’Esm al SRF, questo strumento è previsto al più tardi per il 2024. Tuttavia, nel caso dovesse essere necessario attivarlo prima di quell’anno, è previsto un percorso: nel 2020 le “autorità competenti” effettueranno una verifica sullo stato dell’arte della riduzione dei rischi nei bilanci delle banche in riferimento agli NPL (la soglia indicata è almeno il 5% per gli NPL lordi e 2,5% degli NPL netti dei total assets per le banche rilevanti) e agli strumenti in circolazione bail-in buffer previsti dalla normativa MREL.
Le linee di credito precauzionali
L’Esm dispone già ora di due linee precauzionali, la Pccl più leggera e la Eccl più pesante, che hanno principalmente una funzione deterrente, a differenza dell’aiuto pieno con programma: sono richieste da un Paese non afflitto da una grave crisi ma in temporanea difficoltà. Il solo atto di richiedere ed assicurarsi l’accesso a queste linee dovrebbe riuscire a calmare i mercati, senza utilizzo della linea. L’impianto dunque resta come quello attuale ma sono state decise modifiche procedurali sostanziali.
La Pccl avrà un percorso di accesso più prevedibile e trasparente rispetto all’attuale e quindi una valutazione di ammissibilità ex-ante senza pesante condizionalità ex-post. Il Paese che richiede ed ottiene l’uso della Pccl deve essere solvente, avere ancora accesso al mercato e con un debito pubblico sostenibile sul medio-lungo termine. Quel che è più importante, e questa è la novità principale, il Paese per essere ammissibile deve trovarsi perfettamente in regola e rispettare i tre principali vincoli fiscali del Patto di Stabilità e Crescita per almeno due anni antecedenti la richiesta di supporto esterno: deficit/Pil sotto il 3% e debito/Pil sotto il 60% o comunque con una riduzione del debito/Pil in corso pari a 1/20 per anno. Il Paese ammissibile all’uso della Pccl quindi non deve essere sotto procedura d’infrazione su deficit o debito e non deve avere squilibri eccessivi: può richiedere questa linea precauzionale se si trova in difficoltà (rischia di non avere più accesso al mercato dei capitali per rifinanziare il debito pubblico in scadenza) per un evento o uno shock provocato da fattori esterni, Brexit per l’Irlanda per esempio.
Il Paese in questione deve comunque sottoscrivere una “Lettera d’Intenti” nel momento in cui richiede l’accesso alla linea Pccl: non è il Memorandum of Understanding con impegni futuri su riforme strutturali e vincoli fiscali, bensì una lettera più leggera in cui il Paese si impegna a continuare a rispettare i tre vincoli sopra citati. Il rispetto dei vincoli viene controllato dall’Esm e dalla Commissione con cadenza semestrale, prima di richiedere la linea.
Nel momento in cui il Paese richiede ed ottiene la Pccl, il controllo sul rispetto di vincoli e impegni diventa trimestrale. Nel caso di mancato rispetto degli impegni sottoscritti nella Lettera d’Intenti, l’ammissibilità, e l’accesso alla linea precauzionale, decade. Se lo Stato che non rispetta più gli impegni ha iniziato ad utilizzare la linea e quindi a prendere soldi in prestito, il tasso d’interesse sull’ammontare del prestito esistente subisce una maggiorazione predefinita già nella Lettera (50 punti base). Nel momento in cui l’accesso alla linea Pccl decade, lo Stato richiedente aiuto può richiedere l’altra linea precauzionale Eccl.
La linea precauzionale Eccl, quella più pesante e che consente la richiesta alle Omt della Bce, ha una condizionalità ex-ante ed ex-post più stringente e richiede la firma di un Memorandum of Understanding come nel caso del programma pieno. Il Paese che richiede la Eccl deve essere solvibile, cioè in grado di ripagare i debiti con accesso al mercato, e deve avere un debito pubblico sostenibile nel medio-lungo termine e trovarsi in temporanea difficoltà. Tanto la Pccl quanto la Eccl e il programma pieno sono erogati dall’Esm in forma di prestito e dunque l’ammontare deve essere rimborsato con interessi.