Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2019
Più alta la soglia di tollerabilità del rumore
Immissioni rumorose, la Cassazione”anticipa” la nuova norma. Per l’ordinanza 32943/2018 non è errato misurane la tollerabilità sulla scorta della normativa speciale (legge 447/95), principio che va nello stesso senso dell’articolo 1, comma 746 della legge 145/2019 (legge di Bilancio).
Nei rapporti tra privati la questione relativa alla tollerabilità o meno delle immissioni, deve essere risolta sulla scorta dell’articolo 844 del Codice civile, secondo il quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se queste non superano la normale tollerabilità, anche avuto riguardo alla condizione dei luoghi. In un tale contesto, spetta al giudice valutare l’eventuale superamento della normale tollerabilità delle immissioni,
Viceversa, quando ci si trovi al cospetto di attività produttive, esistono della norme speciali poste a tutela dell’ambiente, quali, ad esempio, il Dpcm14 novembre 1997, attuativo della legge 477/1995 sull’inquinamento acustico, che contengono dei “parametri” concreti, il cui superamento comporta senz’altro l’illiceità delle immissioni.
Scopo della normativa speciale è garantire la tutela di interessi collettivi e di rilevanza pubblicistica ma i parametri indicati dalle nome speciali possono essere considerati come criteri minimali di partenza al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni, pur non risultando vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene (Cassazione, sentenza 17281/2005).
Ciò sta a significare, si legge nell’ordinanza 32943/2018 che, una volta dimostrata l’intollerabilità delle immissioni acustiche attraverso prove testimoniali, «non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività», mediante la relazione di un Ctu che si è appunto avvalso dei parametri di cui al Dpcm del 1997, utili a rendere più oggettiva la valutazione del giudice. In tali casi, «il ragionamento da fare, infatti, è il seguente: se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell’ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex articolo 844 del Codice civile e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico (Cassazione, sentenze 1069/2017 e 939/2011)».
Questi i principi dettati dalla Cassazione con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che ha condannato la proprietaria dell’appartamento soprastante al rifacimento, a proprie spese, del piano solaio.