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 2016  marzo 01 Martedì calendario

Anche i precari hanno diritto alle ferie. Lo dice una sentenza dell’Aquila

I precari hanno diritto al pagamento delle ferie. Questo è quanto ha riconosciuto la Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza n. 142 dell’11 febbraio 2016 confermando un indirizzo giurisprudenziale già espresso dai Tribunali di Firenze e Torino.
Nel caso in esame un insegnante aveva fatto ricorso nei confronti del Miur volto ad ottenere il compenso per le ferie maturate e non godute nell’anno scolastico 2012-2013, quando era assunta come docente a tempo determinato.
A seguito della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso, l’insegnante aveva appellato la decisione lamentando la violazione dell’art. 1 comma 56 l. n. 228/2012 in relazione agli artt. 13 comma 5 e 19 Ccnl Comparto Scuola, con riferimento alla spettanza del compenso per le ferie maturate e non godute nell’anno scolastico 2012-2013.
La Corte d’appello accoglie il ricorso.

Non pare corretta, infatti, l’interpretazione del Miur secondo la quale la normativa dettata dal D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge. 7 agosto 2012, n. 135 (c..d.«spending review»), escludendo il diritto alla monetizzazione delle ferie, avrebbe determinato l’azzeramento delle ferie residue al 31 dicembre 2012.
Secondo il Collegio, nonostante il sopra citato decreto all’art.5, comma 8 abbia escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato, stabilendo che le medesime devono essere fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti (e comunque dunque entro il termine di scadenza del contratto), per quanto riguarda il comparto scuola, la legge n. 228/2012 ha chiarito – all’art. 1, comma 56 – che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di cui sopra, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.
Non solo. Il Ccnl del comparto scuola all’art.19, stabilisce: «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non e’ obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
Infine, l’art. 13, comma 15, del Ccnl di comparto prevede espressamente che: «All’atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato».
Alla luce di queste considerazioni e di questo quadro normativo non vi è dubbio che comunque, fino alla data del 1 settembre 2013, al docente a tempo determinato che non abbia usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come l’appellante, continui ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute.
È palese che il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni della spending review in materia di monetizzazione delle ferie del personale docente dal 1° gennaio 2013 al 1° settembre 2013 trova la propria ratio nella particolarità del settore con l’anno scolastico che inizia il 1° settembre.
Per questi motivi la Corte accoglie la domanda presentata dalla docente e condanna il Miur al pagamento in favore dell’insegnante del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per l’anno scolastico 2012 – 2013, con gli interessi.