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 2016  febbraio 26 Venerdì calendario

Spiagge, l’Ue dice no alla proroga automatica

Concessioni demaniali marittime nel mirino dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, quanto meno nell’aspetto delle proroghe ingiustificate. Questo è il contenuto delle conclusioni del 25 febbraio su due questioni sorte in Sardegna e sul lago di Garda, ma comuni a tutte le coste marittime e lacuali.
La situazione 
Diventa così incandescente la situazione dei concessionari che fruiscono di una proroga fino al 31 dicembre 2020 (decreto legge 179/2012) dopo due rinvii (al 2012, articolo 1 del decreto legge 194/2009, e poi al 2015 con la legge 25/2010). L’Unione europea aveva già avviato una procedura di infrazione (2008/4908 del 29 gennaio 2009) e oggi le conclusioni dell’Avvocato generale giungono puntuali nel ricordare l’obbligo (direttiva Bolkestein 2006/123) di gare imparziali e trasparenti. Tra il 2009 e il 2012, lungo le varie proroghe, l’attività turistico-ricettiva sul demanio si è evoluta passando dal “diritto di insistenza” previsto dal Codice della navigazione all’ampliamento delle attività praticabili sul demanio marittimo, anche ai fini di una sua valorizzazione (articolo 1, comma 18 del decreto legge 194/2009).
Le conclusioni 
Le conclusioni dell’Avvocato generale prendono atto di tale evoluzione, e infatti non sono tanto severe rispetto a quanto ci si poteva attendere con l’esperienza di precedenti elusioni da impegni comunitari. La critica dell’Avvocato generale al legislatore italiano si indirizza infatti verso l’automatismo della proroga, ma nel paragrafo 92 lascia aperta la possibilità che il legislatore valuti, attraverso elementi concreti, le aspettative del titolare al rinnovo della propria autorizzazione, avendovi effettuato i relativi investimenti.
La direttiva Bolkestein 
Questa precisazione richiama il contenuto dell’articolo 12 della direttiva 2006/123 (Bolkestein), che consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire le regole di una procedura di selezione, degli obiettivi di politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell’ambiente e salvaguardia del patrimonio culturale. Inoltre, la recente legge 11/2016 (recepimento delle direttive 23, 24 e 25/2014 su appalti e concessioni) contiene principi di valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, utilizzo di personale locale, valutazione delle ricadute occupazionali: questi principi, insieme all’articolo 13 dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) e all’articolo 1, lettera ccc della legge 11/2016 (miglioramento delle condizioni di accesso alle gare delle piccole e medie imprese) lasciano spazio a misure che possano garantire opportunità di continuità ai concessionari.
Lo scenario 
Tutto ciò peraltro prima del 2020, perché, anche se la pronuncia della Corte di giustizia (se sarà conforme al parere dell’Avvocato generale) avrà effetto solo tra le parti litiganti in Sardegna e Lombardia, è prevedibile a breve una procedura di infrazione, applicabile a tutte le concessioni demaniali marittime.