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 2016  febbraio 25 Giovedì calendario

«Ma i giudici possono già decidere in base alla legge esistente di riconoscere una stepchild adoption. E infatti è successo»

«I giudici possono già decidere in base alla legge esistente di riconoscere una stepchild adoption. E infatti è successo». Laura Laera presiede il Tribunale dei minori di Firenze e spiega così il rinvio ai magistrati di Bologna della decisione sull’adozione del figlio del partner dello stesso sesso, disposto ieri dalla Corte costituzionale. Anche Laera si è confrontata con le sfide che la «globalizzazione dei diritti» e le nuove famiglie pongono alla giurisprudenza italiana: di recente il Tribunale dei minori di Firenze ha chiuso il procedimento di adottabilità che si era aperto per un caso di maternità surrogata fatta a Kiev da una coppia toscana, marito e moglie. E ha stabilito che alla donna andava riconosciuto il ruolo di madre sociale anche se non aveva legami biologici con i figli (due gemelli), né li aveva partoriti.  
Il caso esaminato dalla Consulta riguarda invece la richiesta dell’italoamericana Eleonora Beck, 54 anni, sposata in Oregon con Liz Joffe, 49, che si è rivolta al Tribunale dei minori di Bologna per chiedere che l’Italia trascrivesse l’adozione statunitense della bambina partorita da sua moglie.  
Una questione tecnica ma molto attesa, perché avrebbe potuto aprire subito alla stepchild adoption gay su cui si è diviso il Parlamento. 
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale? 
«Ha giudicato inammissibili i dubbi di costituzionalità, adesso dovranno essere i giudici di Bologna a pronunciarsi nel merito per vedere se la trascrizione di un’adozione straniera risponde alle previsioni della legge italiana. Dal comunicato della Consulta emerge però una importante specificazione». 
Quale? 
«La Consulta ha spiegato che non si tratta di approvare la “adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero” come riteneva il Tribunale dei minori di Bologna, bensì di valutare il “riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri”». 
Che differenza c’è? 
«La signora chiedeva non di adottare un bimbo di un’altra nazionalità (la cosiddetta adozione internazionale), ma di riconoscere l’adozione nazionale pronunciata in un Paese estero, gli Stati Uniti,che l’ha resa la seconda mamma di quella bambina. È un caso astrattamente regolabile con l’applicazione per analogia dell’articolo 44 lettera D della legge 184 del 1983, quello cioè sull’adozione in casi particolari». 
Applicazione per analogia? 
«Sì, l’articolo stabilisce che in alcune circostanze persone non sposate o single possono adottare i bambini, senza sostituirsi alla famiglia di origine ma “aggiungendosi” ad essa. Senza specificare l’orientamento sessuale dei genitori». 
Ci sono già stati casi che hanno riguardato coppie dello stesso sesso? 
«A ottobre la Corte di appello di Milano ha trascritto la sentenza spagnola con cui una donna aveva adottato la figlia biologica della moglie. Il Tribunale dei minori di Roma invece ha concesso a una donna italiana di adottare la bambina partorita dalla compagna in base all’adozione in casi particolari». 
Quindi questa decisione può essere un via libera alla stepchild adoption? 
«La Corte costituzionale, grazie all’iniziativa del Tribunale dei minorenni di Bologna, ha suggerito che il diritto c’è. E la sentenza di Roma è già stata confermata in Appello».