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 2015  dicembre 02 Mercoledì calendario

L’articolo 18 si applica anche agli statali, dice la Cassazione

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella forma modificata dalla riforma Fornero del 2012 che prevede meno tutele in caso di licenziamento, si applica anche alla pubblica amministrazione. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, riaprendo di fatto il dibattito sulla validità per i dipendenti pubblici delle norme contenute nel Jobs Act che hanno cambiato ancora l’articolo 18 ed introdotto il contratto a tutele crescenti.
IL PARADOSSO
Paradossalmente, la sentenza 24157 del 2015 dà torto al datore di lavoro, confermando l’illegittimità del licenziamento stabilita prima dal tribunale di Trapani e poi dalla Corte d’Appello di Palermo. Ma nel farlo, argomenta che è «innegabile» l’applicazione dell’articolo 18 così come modificato al caso in questione; salvo poi dichiarare che il particolare motivo per cui il licenziamento è nullo impone il reintegro invece del risarcimento, ovvero della sanzione di cui la riforma Fornero puntava ad allargare l’utilizzo. La vicenda riguarda un dirigente del Consorzio Area sviluppo industriale di Agrigento che nel 2012 era stato oggetto di licenziamento disciplinare. Licenziamento dichiarato poi nullo perché la relativa pratica era stata avviato, istruita e conclusa da un solo componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, che invece dovrebbe avere invece una composizione collegiale con tre membri. Questa circostanza basta ad annullare il provvedimento, come confermato anche nella sentenza della Cassazione: la Corte però si è pronunciata anche su un altro motivo di ricorso, quello relativo appunto all’applicabilità o meno dell’articolo 18 ai dipendenti pubblici. E la conclusione è che la norma dello Statuto dei lavoratori si applica, così come modificata nel 2012 «anche a prescindere iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge Fornero». Proprio la legge del 2012 fissava però – in caso di licenziamenti nullo – la sanzione del reintegro nell’eventualità di «contrarietà a norme imperative», nel caso specifico quelle che fissano le modalità, non rispettate, della procedura. Detto questo, i giudici escludono che sia necessario portare il caso alla Corte costituzionale.
Ora resta da capire quanto il principio stabilito dalla Cassazione possa toccare il quadro legislativo disegnato all’inizio di quest’anno dal Jobs Act. Sul punto è intervenuta ieri Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione. A suo giudizio «per il pubblico impiego l’articolo 18 non vale, perché c’è una differenza sostanziale che è il tipo di datore di lavoro». Il ragionamento di Madia è che «il datore di lavoro privato ragiona con sue risorse, il datore di lavoro pubblico ragiona con risorse della collettività». Il ministro ha aggiunto che anche che «la sentenza letta a fondo e con attenzione dice che di fatto quel lavoratore va reintegrato perché oggi ci sono delle norme che dicono che per i procedimenti disciplinari è così». Il nodo è proprio il coordinamento tra le norme che riguardano la generalità dei lavoratori e quelle specifiche relative al pubblico impiego. Anche la riforma Madia del pubblico impiego ha in programma di specificare e chiarire questo aspetto. Ed eventuali future sentenze potrebbero applicare il principio stabilito dalla Cassazione a casi diversi, arrivando a magari a conclusioni differenti.
I RINNOVI CONTRATTUALI
Il ministro ha affrontato altri temi caldi in materia di pubblico impiego, a partire dai rinnovi contrattuali. «Dopo tanti anni abbiamo stanziato con la legge di stabilità delle risorse per riaprire una stagione contrattuale per il pubblico impiego – ha detto replicando alle critiche sui sindacati per l’esiguità della cifra disponibile – credo che questo debba essere un segnale apprezzato». Infine una battuta sulla «retorica dei fannulloni» che secondo Madia «non ha aiutato, non ha fatto bene, ha rappresentato una mondo della pubblica amministrazione che non esiste, escludendo una parte di lavoratori che lavorano con impegno e dedizione».
Luca Cifoni