Il Sole 24 Ore, 16 dicembre 2014
Ilva, il tribunale assolve i Riva. La famiglia dell’operaio dimessosi nel 1991 e morto di tumore nel 2001 è condannata a pagare le spese giudiziali: «La società non è responsabile della gestione precedente al 1995»
Il Tribunale civile di Taranto ieri ha emanato una sentenza sull’Ilva che potrebbe avere conseguenze sui diversi processi del gruppo siderurgico Riva. Il presidente della Terza sezione, Pietro Genoviva, in una causa per danni aperta dai famigliari di un operaio del siderurgico morto di cancro ha stabilito che la società non è responsabile della gestione precedente al 1995, quando lo stabilimento era dell’Iri, e che la Riva Fire, la società che controlla l’Ilva, non risponde in modo solidale delle attività dell’Ilva.
In altre parole, lo stesso Tribunale di Taranto dà risposte opposte rispetto ai princìpi sui quali si basano il processo penale e i sequestri ripetuti dei beni delle società del gruppo siderurgico.
La terribile vicenda oggetto del procedimento civile presso il Tribunale di Taranto riguarda un operaio residente nella città jonica che lavorò all’Ilva durante il periodo in cui l’acciaieria era dell’Iri. L’uomo lavorava nella cokeria e nei parchi minerali, alcune delle aree più inquinate dello stabilimento.
Nel ’91 andò in pensione con le agevolazioni della “legge amianto”; purtroppo ventun anni dopo il pensionato è morto di cancro al polmone. I famigliari hanno chiesto all’Ilva e alla capogruppo Riva Fire un risarcimento di 980mila euro. In un secondo tempo, i famigliari hanno aggiunto nella richiesta di danni il rischio alla salute subito nel ventennio di pensione in qualità di cittadino di Taranto.
È di ieri la sentenza della Terza sezione civile, che addirittura ha condannato la famiglia dell’operaio a risarcire in tutto 20mila euro a Ilva e Riva Fire per le spese difensive delle due società.
Secondo i magistrati civili, la richiesta di risarcimento dei famigliari «si è rivelata del tutto infondata e va pertanto rigettata». Per esempio, l’operaio lavorò nella fabbrica prima che l’Ilva passasse sotto il controllo del gruppo Riva, e il contratto di compravendita della società, dice il Tribunale, prevedeva che sono a carico esclusivo dell’Iri «tutte le sopravvenienze passive e gli effetti di contenziosi riferentisi ad atti o fatti anteriori». Potrebbero essere rilevanti le conseguenze se questo principio venisse esteso agli altri contenziosi contro l’Ilva pendenti al Tribunale sia in materia civile che in materia penale.
La capogruppo Riva Fire (definita dal giudice tarantino «incautamente citata in giudizio») è «a maggior ragione estranea alla diretta gestione del locale stabilimento siderurgico». In altre parole, la holding ha una personalità giuridica autonoma e distinta dalla società siderurgica e quindi non c’è un vincolo di solidarietà con l’Ilva.
Anche questo principio può avere conseguenze in tutti i processi che coinvolgono la capogruppo e la consociata Riva Forni Elettrici, come per esempio la richiesta di risarcimento per circa 3 miliardi fatta da Comune e Provincia di Taranto.