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 2014  dicembre 05 Venerdì calendario

Ritardi nei pagamenti, chi salta una rata perde il diritto a dilazionare e deve affrontare sanzioni elevate. I contribuenti che hanno chiesto rateazioni si trovano a fare i conti con le richieste di versamento da Equitalia

Sono molti i contribuenti che, optando per la dilazione presso l’ufficio delle Entrate, per il tardivo versamento di una rata trimestrale oltre il termine di quella successiva si sono visti recapitare una cartella di pagamento da Equitalia con l’addebito di una maxi sanzione su tutto il debito residuo e dell’aggio della riscossione nella misura dell’8 per cento.
Spesso, infatti, il contribuente che non intende intraprendere alcun contenzioso tributario può ritenere più opportuno e conveniente pagare il proprio debito derivante da un avviso di accertamento o da un avviso bonario mediante il versamento, anche dilazionato, direttamente all’ufficio, ed evitare così l’intervento dell’agente della riscossione con l’aggravio di ulteriori costi.
Tuttavia, in tal caso occorre fare molta attenzione. La dilazione del debito tributario presso l’agenzia delle Entrate segue, infatti, altre regole rispetto alla dilazione presso Equitalia. In particolare, il mancato pagamento di una rata entro il termine di tre mesi ossia vale a dire di scadenza della rata successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l’aggravio dell’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo (in caso di avvisi di accertamento) o 30% sulla rata non versata o versata in ritardo (in caso di avvisi bonari), oltre che l’applicazione dell’aggio della riscossione.
Dilazione degli avvisi
In caso di accettazione giuridica dell’atto di accertamento entro il termine di impugnazione (acquiescenza) oppure in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesione o nel caso di mediazione o conciliazione, è possibile optare per il pagamento rateale presso l’ufficio, senza la presentazione di alcuna garanzia. In particolare, il piano di rateazione concedibile prevede il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare (comprensivo di imposte, sanzioni e interessi) supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. Le somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione si versano presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando: il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intrattenimenti oppure il modello F23 per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Dilazione degli avvisi bonari
In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico (articolo 36 bis Dpr 600/73) o di controllo formale (articolo 36 ter Dpr 600/73) e di riconoscimento della validità della contestazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.
In particolare, la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici (ex articolo 36 bis Dpr 600/73) deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione, pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali (ex articolo 36 ter Dpr 600/73) potrà essere effettuata, invece, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30 per cento.
Le somme richieste si possono rateizzare senza prestare garanzia: fino a 5mila euro in un massimo di 6 rate trimestrali e oltre 5mila euro in un massimo di 20 rate trimestrali.
Decadenza dalla dilazione
In entrambi i casi, il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporterà la decadenza dalla dilazione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute. Di conseguenza, il contribuente si vedrà notificare una cartella di pagamento da parte di Equitalia, contenente non soltanto l’importo ancora dovuto, ma anche la sanzione (per gli atti di accertamento) del 60% o (per gli avvisi bonari) del 30% e l’aggio della riscossione all’8% sul totale complessivamente dovuto.