10 gennaio 2014
Tags : Stefano Lucidi
Biografia di Stefano Lucidi
• Roma 7 settembre 1974. Il 22 maggio 2008, in auto con la fidanzata Valentina Giordano (figlia dell’ex calciatore Bruno, vedi Bruno Giordano) sulla via Nomentana a Roma, superando a 100 chilometri l’ora un semaforo rosso causò un incidente in cui persero la vita Alessio Giuliani, 23 anni, e Flaminia Giordani, 22. Condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per omicidio volontario, la pena è stata ridotta in appello a 5 anni perché l’omicidio è diventato colposo (sentenza confermata dalla Cassazione nel marzo del 2010).
• «(...) La notte del 22 maggio del 2008 quando si consuma il dramma di Alessio e Flaminia. Ma la tragedia ha inizio qualche ora prima, quando Lucidi litiga con la fidanzata Valentina che vuole lasciarlo. Furibondo e senza patente, sale a bordo della sua Mercedes trascinando con sé la fidanzata. Varcato il cancello, comincia la folle corsa. Lucidi vuole terrorizzare Valentina, per punirla di averlo mollato. Supera un primo incrocio sulla via Nomentana a velocità folle, mentre la ragazza urla. Preme sull’acceleratore e punta verso l’incrocio tra la via Nomentana e viale Regina Margherita, uno dei più pericolosi della Capitale. Il semaforo è rosso e in coda ad attendere che scatti la luce verde ci sono alcune auto. Però Lucidi, accelera e sorpassa tutti. Arriva all’incrocio, il semaforo è ancora rosso, la lancetta del conta chilometri segna 100 all’ora ed è troppo tardi per rallentare, frenare o per qualsiasi altra manovra. È allora che dall’altra parte arrivano in motorino Alessio e Flaminia. L’impatto è tremendo. (...) Un errore umano, grave e imperdonabile. Ma solo uno sbaglio, costato la vita a Flaminia e Alessio (...) questa la conclusione dei giudici della quarta sezione della Cassazione (...) Nel novembre del 2008, Lucidi era stato condannato in primo grado per omicidio volontario con dolo eventuale: dieci anni di reclusione. Sentenza riformata sei mesi dopo dai giudici della Corte d’assise d’appello, che qualificarono l’omicidio come colposo dimezzando la pena. (...) Per l’accusa sarebbe stata giusta soltanto una sentenza che avesse riconosciuto l’omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo il pg, il concetto di “ragionevolezza” porterebbe alla configurazione del reato: Lucidi aveva la ragionevolezza di evitare l’incidente? Sostenere che l’imputato credesse di scongiurare un impatto mortale, sfrecciando a cento all’ora a un incrocio trafficato, non sarebbe stato possibile. Secondo il pg, è chiaro che Lucidi non volesse travolgere il motorino: non lo vide passare, mentre stava correndo. Ma, per l’accusa, nel momento in cui accelerò, era cosciente delle possibili conseguenze. Pertanto avrebbe avuto la consapevolezza di provocare un incidente. (...)» (Giulio De Santis) [Mes 19/2/2010].