Comandini, 15 febbraio 1871
• Dopo discussione e non gravi emendamenti proposti da Mancini, Crispi ed altri, la Camera approva l’art
• Dopo discussione e non gravi emendamenti proposti da Mancini, Crispi ed altri, la Camera approva l’art. 10 delle Guarentigie (esenzione dalle investigazioni dell’autorità pubblica per gli ecclesiastici partecipanti ai ministero spirituale del Pontefice) e l’art. 12 relativo alla libertà della corrispondenza del Papa con l’Episcopato, Delibera invece di rimandare alla Commissione per una nuova redazione dell’art. 11 relativo alle prerogative ed immunità dei legati e dei nunzi pontifici.