Rassegna, 21 febbraio 2013
Il Papa cambia le regole per anticipare il Conclave
• Come ultimo suo atto da Pontefice, Benedetto XVI pubblicherà con ogni probabilità alcune modifiche e puntualizzazioni alla legge che regola l’elezione del suo successore. Una di queste dovrebbe permettere ai cardinali di anticipare la data del conclave. Il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, l’ha confermato ieri: «Il Papa sta prendendo in considerazione la pubblicazione di un motu proprio, nei prossimi giorni, ovviamente prima dell’inizio della sede vacante, per precisare alcuni punti particolari della Costituzione apostolica sul conclave che nel corso degli ultimi anni gli erano stati presentati». [Tornielli, Sta]
• La data ipotizzabile per l’inizio del Conclave è l’11 marzo. Spiega Ansaldo su Rep: «Per diverse ragioni. Innanzitutto perché cadrebbe simbolicamente a un mese esatto dall’annuncio (11 febbraio) fatto da Joseph Ratzinger di lasciare il pontificato. Poi perché un lunedì, primo giorno di lavoro. Inoltre perché, mancando i consueti funerali solenni del Papa con i nove giorni di lutto (i cosiddetti novendiali), si potrebbero così utilmente tenere i 6-7 giorni di preghiera (e di discussioni informali tra i cardinali) e i 4 delle Congregazioni generali (in cui formalmente le eminenze si riuniscono per parlare), planando perciò tranquillamente all’11».
• Nei giorni scorsi alcuni cardinali avevano manifestato la volontà di anticipare la data dell’inizio del conclave, che secondo la Costituzione «Universi Dominici gregis» promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996 deve avvenire tra i quindici e i venti giorni a partire dal momento in cui la sede si è resa vacante: «Stabilisco che – si legge del documento wojtyliano tuttora in vigore – dal momento in cui la Sede apostolica sia legittimamente vacante, i cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lascio peraltro al collegio dei cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede vacante, tutti i cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione».