3 giugno 2012
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Biografia di Renato Squillante
• Napoli 15 aprile 1925 - Roma 3 agosto 2017. Magistrato. Ex capo dei giudici preliminari romani travolto dall’inchiesta sulle sentenze Sme e Imi-Sir: condannato a 7 anni in appello (erano 8 in primo grado) per corruzione in atti giudiziari, nel 2006 fu assolto dalla Cassazione («Non fu corruzione ma “intermediazione tra privati”»).
• Nel processo Imi-Sir, «il ruolo di Squillante, secondo la sentenza di primo grado, era stato abbastanza preciso: avendo saputo che un suo amico avvocato, Francesco Berlinguer, era amico e compaesano di uno dei giudici di Cassazione che dovevano giudicare la faccenda, aveva convinto Berlinguer prima a incontrare i Rovelli, e poi a perorare la loro causa con il giudice. E l’avvocato si attiva. Sono contatti frenetici: a ogni ora del giorno e della notte. L’avvocato Berlinguer spiegherà poi alla Boccassini: “Squillante nei contatti che abbiamo avuto in quei giorni insisteva per convincermi che la famiglia Rovelli aveva la ragione dalla sua parte e quindi una sentenza a loro sfavore sarebbe stata un’ingiustizia”. Insieme ai contatti viaggiano anche i quattrini: i Rovelli promettono a Berlinguer mezzo miliardo di lire. Due anni dopo, quando i Rovelli vincono la causa e pagano estero su estero Previti e gli altri avvocati, sui conti di Squillante approda in contanti più di un miliardo e mezzo di lire. Per questo, in primo e secondo grado, Squillante era stato condannato. Ma la Procura generale offre un punto di vista diverso. Non perché Squillante non abbia favorito quegli incontri, e nemmeno perché non abbia preso i soldi: ma perché il suo darsi da fare non riguardava un atto del suo ufficio ma un “tentativo di intermediazione tra privati”. Un episodio, se si vuole, “esecrabile” ma che non costituisce reato, secondo il dottor Iacoviello» (Luca Fazzo).
• Stessa conclusione per i 434 milioni ricevuti nel marzo 1991 da Cesare Previti, «provenienti da un conto estero alimentato da fondi extracontabili di pertinenza della Fininvest»: «E tuttavia, distingue la seconda Corte d’appello (presidente Nese ed estensore Lapertosa) nel motivare l’assoluzione nel merito di Berlusconi nel processo Sme, pagare il giudice non equivale di per sé a corromperlo. “Per affermare che Berlusconi abbia corrotto Squillante, non basta provare che questi abbia ricevuto denaro, ma occorre anche accertare che l’interferenza addebitata al magistrato sia stata collegata con l’attività funzionale da lui esplicata”. E invece “è assolutamente incontroverso (e tuttavia ignorato dai pm)” che “nessun procedimento nel quale Squillante avrebbe potuto effettivamente influire ha rivelato aspetti irregolari o discutibili”. E quand’anche Squillante fosse stato pagato “per condizionare l’operato di altri magistrati estranei all’ufficio di appartenenza, non sarebbe configurabile” il reato di corruzione, “ma la diversa ipotesi di traffico di influenza”, che però in Italia “non può considerarsi penalmente perseguibile” perché “non è stata tradotta in norma di legge”» (Luigi Ferrarella).