16 febbraio 1990
Disegno di legge contro i sequestri di persona
• Il disegno di legge, predisposto dai ministri Gava e Vassalli, prevede il blocco preventivo dei beni del rapito o dei congiunti (soprattutto conti bancari e immobili) che possano essere utilizzati per pagare il riscatto. I familiari del rapito potranno continuare ad esercitare liberamente un’attività economica o professionale. Saranno invece processati gli amici del rapito che contravvengano al blocco dei beni disposto dalla magistratura. Un’altra novità è costituita dall’obbligo per chi ha notizia di un sequestro di farne subito denuncia. In caso contrario si rischia fino a tre anni di reclusione. Una modifica importante riguarda la revisione della legge «Gozzini». Non solo per i sequestratori, ma anche per i terroristi e per i trafficanti di droga l’eventuale scarcerazione sarà subordinata alla decisione del tribunale di sorveglianza che dovrà valutare: 1) il comportamento in carcere; 2) la pericolosità sociale; 3) l’attualità dei rapporti con la criminalità e in particolare con quella di stampo mafioso. Non sarà, in pratica, più possibile il caso (ad esempio quello di Giuseppe Strangio, il sequestratore di Casella) di un detenuto che, pur mantenendo rapporti con la malavita, venga liberato solo per la buona condotta in carcere.