5 luglio 1968
Illegittimi gli articoli 225 e 232 del codice penale
• La Corte costituzionale dichiara illegittimi gli articoli 225 e 232 del Codice di procedura penale che consentono di condurre indagini di polizia senza che vengano garantiti i diritti della difesa degli imputati. Da oggi l’inquisito ha il diritto immediato al difensore il quale potrà assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari, ai confronti e prendere visione, entro cinque giorni, dei verbali di interrogatorio.