Rosario Dimito, Il Messaggero 06/11/2014, 6 novembre 2014
LA BCE ORA ESERCITA NON SOLO LA VIGILANZA UNICA SULLE 131 PRINCIPALI BANCHE EUROPEE, DELLE QUALI 13 ITALIANE, MA HA L’ULTIMA PAROLA ANCHE SU MOLTE ALTRE DECISIONI, COME L’APERTURA DI NUOVE BANCHE E L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI
La Bce esercita da martedì 4 non solo la vigilanza unica sulle 131 principali banche europee, delle quali 13 italiane, ma avrà l’ultima parola anche su molte altre decisioni, come l’apertura di nuove banche e l’acquisto di partecipazioni per citare due casi di rilievo. Naturalmente il pallino passa al Supervisory board, l’organismo di vigilanza formato da cinque alti dirigenti di Eurotower integrato da 19 governatori delle banche centrali (Bankitalia è rappresentata da Fabio Panetta, vicedirettore generale dell’istituto). E la governance che sottenderà le delibere dell’organo di vigilanza sarà diversa da quella che ha governato l’esercizio degli esami sugli attivi e gli stress test.
LE MODIFICHE
I cambiamenti della vigilanza sulle banche italiane sono stati messi neri su bianco in una circolare (n. 285 del 4 novembre) inviata da Via Nazionale agli istituti nella quale dà atto che la Bce ha assunto «compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi da esercitarsi in cooperazione con le autorità di vigilanza dei singoli Stati e nel quadro del Single Supervisory Mechanism/Meccanismo di Vigilanza Unico», inoltre, alcune previsioni specifiche del Regolamento n. 1024/2013 (istitutivo della Vigilanza unica, ndr) riguardano tutte le banche, in relazione a specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cosiddetti procedimenti comuni)».
GLI INTERMEDIARI ALL’ESTERO
Nel dettaglio «l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente che intende avere sede legale e direzione generale in Italia, deve essere presentata alla Banca d’Italia; quest’ultima, valutata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, propone alla Bce il rilascio dell’autorizzazione» che «si considera rilasciata in assenza di comunicazioni nel termine normativamente previsto per il rilascio dell’autorizzazione». Riguardo i termini procedimentali, «i regolamenti Ue fanno richiamo a quanto previsto dal diritto nazionale. La revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della Bce o su proposta della Banca d’Italia: la revoca è disposta dalla Bce, fermo restando il potere della Banca d’Italia di proporre al Mef la liquidazione coatta amministrativa». Nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in una banca avente sede in Italia, l’istanza di autorizzazione va presentata alla Banca d’Italia che valuta l’acquisizione e trasmette alla Bce l’istanza e successivamente una proposta in ordine al rilascio dell’autorizzazione. Francoforte potrà quindi decidere se vietare l’acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalle norme Ue».
Via Nazionale tenendo conto dell’avvio del Ssm, vuol procedere alla revisione del proprio regolamento del 25 giugno 2008, che disciplina i procedimenti amministrativi di vigilanza e che individua i termini e le unità organizzative responsabili per ogni singolo procedimento.
Nella circolare diffusa ieri la Banca d’Italia spiega inoltre che per le banche più significative che intendano espandersi con sedi o succursali in altri stati membri della Ue, la competenza viene acquisita dalla Bce, mentre Bankitalia mantiene intatto il suo potere su tutte le altre banche.