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 2014  ottobre 31 Venerdì calendario

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO: SOLO 30 GIORNI PER RISPONDERE. LA RICHIESTA NON SIGNIFICA L’INIZIO DI UNA VERIFICA FORMALE. ECCO IL CONTENUTO E LE FINALITÀ DELLE LETTERE CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE STA INVIANDO AI GRANDI CONTRIBUENTI PER L’ANALISI DI OGNI POSIZIONE

Gli indirizzi operativi dell’agenzia delle Entrate per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale che sono stati diffusi con la circolare 25/E del 6 agosto 2014 contenevano, tra le altre, l’indicazione agli uffici operativi di rivolgere le attività di controllo verso le annualità più recenti. Le motivazioni alla base di questa scelta sono il fine di ottimizzare l’attività di riscossione ed evitare l’effetto urgenza che scaturisce dalla trattazione sistematica delle pratiche per annualità in scadenza.
Il tutoraggio
Con riferimento ai grandi contribuenti la circolare ha evidenziato anche l’obiettivo di consolidare l’attività di tutoraggio e cioè l’analisi di ogni posizione fiscale. In tal senso, per i soggetti per i quali dalle dichiarazioni e dai bilanci non emergono scostamenti o eventi significativi, l’attività di tutoraggio dovrebbe essere svolta mediante un sintetico aggiornamento della scheda di rischio che interesserà, in linea di massima, i dati relativi alle ultime dichiarazioni fiscali presentate e quelli del bilancio d’esercizio.
Le lettere
La richiesta di informazioni che diversi grandi contribuenti hanno ricevuto o stanno ricevendo secondo lo schema rappresentato qui a fianco è la sintesi operativa messa in atto dall’agenzia delle Entrate per raggiungere in concreto i due obiettivi enunciati con la circolare 25/E. L’Agenzia chiede ai grandi contribuenti a cui viene inviata la lettera una serie di informazioni che serviranno per aggiornare la loro posizione fiscale. Si tratta di semplici richieste che riguardano l’anno d’imposta 2012 (il modello Unico 2013-Irap 2013) e che interessano i dati analitici per capire la coerenza e correttezza del calcolo dell’imponibile fiscale. In tal senso vengono richiesti il bilancio di verifica e il dettaglio delle variazioni in aumento e in diminuzione indicate nei quadri RF e IC dei modelli. Inoltre, nell’esempio riportato in questa pagina si richiede al contribuente di fornire la documentazione in materia di prezzi di trasferimento. Nel testo della lettera viene anche fornito il riferimento di un funzionario responsabile da contattare per qualunque chiarimento.
Considerazioni
In primo luogo è interessante notare come a molti contribuenti questa lettera sia arrivata in settembre e quindi proprio in concomitanza con il lavoro di predisposizione dell’Unico 2014. Questo significa che è iniziata l’era del rapporto online con l’agenzia delle Entrate, almeno per i grandi contribuenti: quando si presenta l’ultima dichiarazione dei redditi sono già stati forniti informazioni e chiarimenti sulla penultima, con la conseguenza che i tempi di verifica delle operazioni poste in essere saranno drasticamente ridotti. Questo è certamente un aspetto positivo in quanto aumenta da ambo le parti la consapevolezza dei rapporti in essere e dovrebbe evitare sia scelte fiscali rischiose sia verifiche incoerenti rispetto alla realtà aziendale.
In secondo luogo si fa notare come la richiesta di informazioni avvenga richiamando la norma prevista dall’articolo 27 comma 9 del Dl 185/2009 che prevede, per le imprese di più rilevante dimensione, l’attivazione da parte dell’agenzia delle Entrate di un controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Secondo Assonime (circolare 24/2009) si tratta di una disposizione che ha una mera funzione organizzativa degli uffici. Infatti, nonostante il richiamo normativo precedente, in realtà le informazioni vengono richieste in base al principio di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto del contribuente. Quindi non si dovrebbe trattare dell’inizio formale di una verifica tributaria bensì di un aggiornamento nell’ambito dell’attività di tutoraggio. In tal senso anche il termine di consegna dei documenti oggetto della lettera non è perentorio: si confida di riceverli entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Infine si deve sottolineare come il cambiamento in atto necessiti di avere un processo interno all’azienda di determinazione del dato fiscale che sia organizzato e che produca un output di informazioni esaustivo per le richieste dell’amministrazione finanziaria. In questo senso mettere a disposizione dei contribuenti i risultati, anche se provvisori, del progetto pilota «Regime di adempimento collaborativo» consentirebbe agli stessi di adattare i propri sistemi informativi. Inoltre sul tema sarebbe opportuno anche un lavoro di confronto con gli Ordini professionali coinvolti per delineare modalità operative condivise nella rappresentazione di procedure e dati nel reciproco interesse di evitare contenziosi.
Primo Ceppellini e Roberto Lugano, Il Sole 24 Ore 31/10/2014