Grazia Longo, La Stampa 2/8/2014, 2 agosto 2014
«SUGLI EMBRIONI SCAMBIATI SERVE UNA LEGGE»
Non è certo che il giudice civile possa dirimere il controverso e drammatico caso degli embrioni scambiati all’ospedale Pertini. «Ma le uniche alternative perseguibili sono l’istituzione di una nuova norma, per ovviare al vuoto legislativo, o un ricorso alla Corte Costituzionale».
A ipotizzarlo è il professor Fernando Santosuosso, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, nonché ex presidente della commissione governativa «Degan» che nel 1984 emanò il primo disegno di legge in materia di procreazione assistita.
Professore, se la coppia gestante registra all’anagrafe i due gemelli prima di un’eventuale ordinanza del giudice civile a favore del genitore biologico, quest’ultimo può in qualche modo rivalersi?
«Sì e non solo lui. Anche la madre biologica».
Com’è possibile?
«La risposta non è semplice, considerata la complessità di un problema così nuovo, dovuto alle inimmaginabili conseguenze della genetica umana. Ma, comunque, quali che siano le risultanze anagrafiche relative alla coppia del nato, possono essere ammesse (specie per un caso del tutto nuovo come questo) azioni di contestazione o disconoscimento da parte dei genitori che, come risulti da prove certe, sicuramente abbiano fornito il patrimonio genetico. Ma è tutto reso arduo dall’assenza di leggi ad hoc. L’esito dell’azione del Tribunale civile, quindi, non è affatto scontato».
E allora? Se i genitori biologici falliscono sul piano civilistico che strada possono percorrere?
«L’unica alternativa, oltre alla possibilità di una nuova legge, è il ricorso alla Corte Costituzionale. Ma ovviamente è il giudice e non la parte che può ricorrere direttamente».
Eppure per la legge italiana la madre è colei che partorisce. Come può essere disconosciuta?
«E’ vero la madre naturale è lei, ma per la determinazione della maternità, il disconoscimento potrebbe fondarsi sulla non appartenenza dell’ovulo alla partoriente. Perché si potrebbe porre la questione della maternità (o non maternità) della donna “surrogata”».
Nei prossimi giorni il giudice civile convocherà le due parti in causa. Quali soluzioni potrebbe intraprendere?
«Le ipotesi possono essere diverse. Può rigettare la domanda avanzata dai genitori biologici, oppure può decidere la causa nel merito. Non sarà certo una scelta semplice, proprio a causa del vuoto legislativo».
E quindi?
«Se non stabilirà un intervento preciso, a favore di una delle due coppie o contemplando le ragioni di entrambe, potrebbe invocare l’intervento della Corte Costituzionale».
Ma su quali elementi si basa una decisione che possa comprendere sia le ragioni della coppia biologica sia quelle della coppia gestante?
«Dalla normativa della filiazione naturale emerge la volontà del legislatore di far corrispondere il più possibile le conseguenze giuridiche alla realtà naturale: fondamentali la partecipazione alla gravidanza ed al parto. Dall’altra parte, sotto il profilo delle norme sulla fecondazione assistita, per le quali anche i criteri naturalistici hanno determinati riflessi, assumono specifici rilievi gli accordi intervenuti fra i soggetti, con rispetto della dignità delle persone, il consenso libero ed informato, la tutela del concepito ed i divieti di commercializzazione».
Come ovviare al vuoto legislativo?
«In generale, e quindi non solo per il caso specifico, basta un intervento della Corte Costituzionale. I tempi però sarebbero lunghi perché si deve aprire il giudizio civile: il giudice (a quo) deve decidere la rilevanza della questione e rimetterla alla Corte Costituzionale. Per accorciare i tempi, il governo potrebbe emanare un decreto legge».