Andrea Di Biase, MilanoFinanza 22/7/2014, 22 luglio 2014
CONTI PIÙ CHIARI PER LE FONDAZIONI
Le fondazioni di origine bancaria provano a fare un passo in avanti per rendere i loro bilanci più trasparenti e leggibili e soprattutto più comparabili tra loro. Lo scorso 16 luglio, il consiglio dell’Acri ha approvato un documento intitolato Orientamenti contabili in tema di bilancio destinato alle fondazioni associate e volto a uniformare i principi di redazione del bilancio di esercizio, che finora non erano tematizzati in modo organico ma tratti da varie fonti normative: principalmente il Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001 (disposizioni transitorie per la redazione del bilancio delle Fondazioni), il codice civile (articoli da 2412 a 2423) e i principi contabili nazionali definiti dall’Organismo italiano di contabilità (Oic). Il documento redatto dall’associazione presieduta da Giuseppe Guzzetti, ovviamente, non va a sostituirsi alle disposizioni normative e all’interpretazione autentica indicata dall’Oic, ma riassume in un unico documento quelle che sono linee guida per la redazione (e la successiva lettura e analisi) del documento di bilancio. Quella dell’Acri può dunque essere accolta come una decisione sicuramente meritoria che tuttavia non risolve alla radice alcune questioni che in passato erano state poste sul tavolo da alcuni commentatori e analisti finanziari in tema di aderenza dei bilanci delle Fondazioni, specie quelle di maggiori dimensioni e con un ruolo azionario importante nel capitale di banche e altri gruppi industriali quotati a Piazza Affari, alla realtà espressa dall’andamento dei mercati. In altre parole, i concetti di valore equo (fair value) e di prevalenza della sostanza sulla forma, alla base dei principi contabili Ias/Ifrs, obbligatori per le società quotate e per le banche, continuano a essere concetti assenti nei bilanci delle Fondazioni. Non certo per colpa di queste ultime, visto che nell’ordinamento italiano (in assenza di disposizioni prese in sede comunitaria) spetta al legislatore nazionale definire i principi contabili. In ogni modo, tenuto conto che gli ultimi documenti interpretativi dell’Oic stanno portando a una maggiore convergenza tra principi nazionali e internazionali, può essere utile soffermarsi su alcuni dei concetti base contenuti nel documento approvato dall’Acri, a cominciare dal trattamento contabile della partecipazione nella banca conferitaria. Questo tipo di interessenza, almeno per le grandi fondazioni che non hanno più (almeno formalmente) il controllo della banca, viene contabilizzato nell’attivo dello stato patrimoniale nella categoria «immobilizzazioni finanziarie» alla voce «altre partecipazioni». Il criterio di valutazione, come previsto dall’articolo 2426 del codice civile, dai principi contabili Oic 20 e 21 e dal Provvedimento del Tesoro, è quello del costo (nel caso della banca conferitaria si usa il valore di conferimento, tenuto conto delle successive operazioni straordinarie, quali aggregazioni e aumenti di capitale), rettificato solo in presenza di perdite durevoli di valore. Un concetto, quest’ultimo, alquanto labile, che lascia ancora ampi margini di manovra agli amministratori.
Per quanto riguarda invece le partecipazioni non immobilizzate (prima della crisi alcune Fondazioni avevano in portafoglio anche titoli della banca conferitaria a scopo di trading) queste vanno iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzo (coincidente con il valore di mercato per gli strumenti finanziari quotati). Proprio l’esplodere della crisi finanziaria e il conseguente ribasso dei corsi di borsa, tuttavia, aveva spinto molte Fondazioni a trasferire gran parte dei titoli classificati come non immobilizzati alla categoria immobilizzazioni finanziarie, per non incorrere nell’obbligo di svalutare i titoli in portafoglio. Una manovra che ora appare più difficile. Il principio contabile Oic 20, rivisto e approvato lo scorso giugno e recepito nel documento dell’Acri, prevede infatti che «in caso di trasferimento di strumenti finanziari dal comparto non immobilizzato a quello immobilizzato, al momento del trasferimento sarà necessario adottare il criterio di valutazione previsto dal comparto di provenienza». Tale nuova disciplina si applica nel bilancio chiuso a partire dal 31 dicembre 2014. Il documento, messo a punto dalla Commissione Bilancio e Questioni fiscali dell’Associazione, presieduta dal presidente della Fondazione Carilucca, Arturo Lattanzi, sarà inviato a tutte le Fondazioni associate, sollecitandone l’adozione, nonché trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Andrea Di Biase, MilanoFinanza 22/7/2014