Marco Bellinazzo e Davide Rotondo, Il Sole 24 Ore 20/7/2014, 20 luglio 2014
SEMPRE MENO «RIFUGI SICURI» ALL’ESTERO
Il cerchio contro l’evasione fiscale internazionale e i paradisi offshore si stringe mese dopo mese. E se i processi di adeguamento degli ordinamenti nazionali non sempre sono spediti, il numero dei Paesi che aderiscono ai sistemi di scambio automatico dei dati finanziari attraverso accordi bilaterali con gli Usa fondati sul Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) oppure sulla base dei meccanismi multilaterali messi a punto dall’Ocse cresce costantemente. Per chi detiene all’estero illegalmente beni o capitali trovare aree al sicuro del segreto bancario è, e sarà, sempre più difficile.
Per quanto riguarda il quadro italiano relativo alla normativa internazionale Fatca, va rimarcata ancora l’assenza della legge di ratifica, assenza che crea non poche incertezze tra gli intermediari finanziari. L’aspettativa era infatti di riuscire a terminare l’iter entro il 1° luglio - prima importante scadenza per gli adempimenti previsti - ma il testo è stato discusso al Consiglio dei ministri solo il 30 giugno scorso e non c’è ancora una data certa per l’approvazione finale in Parlamento.
Lo scorso 10 gennaio, il Governo italiano ha sottoscritto con gli Usa l’Accordo Intergovernativo per l’implementazione della normativa («Iga 1 Italia») che prevede alcune semplificazioni rispetto alle regole unilaterali. Nello schema approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte anche le disposizioni concernenti gli adempimenti cui saranno tenuti gli intermediari italiani dal 2016 in relazione allo scambio automatico multilaterale dei dati Ocse ("Common Reporting Standard", Crs), che estenderà gli obblighi di identificazione della clientela a tutti i soggetti non residenti. A livello internazionale, ad oggi 9 paesi (Svizzera, Regno Unito, Germania, Irlanda, Canada, Slovenia, Isola di Man, Guernsey e Messico) dovrebbero avere completato l’iter normativo interno su 39 accordi bilaterali Iga ufficialmente firmati e 62 riconosciuti dagli Stati Uniti se pur non ancora firmati (cosiddetti Iga in substance). Ad oggi invece solo in Italia e probabilmente nella Repubblica Ceca sembrerebbero essere stati anticipati negli schemi di legge alcuni termini relativi al Crs. L’accordo bilaterale «1 Iga» consente agli intermediari del Paese aderente l’applicazione di alcune semplificazioni che riducono gli oneri di adeguamento, la rimozione di alcuni limiti legali di applicazione in conflitto con la normativa locale (soprattutto sulla privacy) e in molti casi prevedono che le Autorità locali possano beneficiare della reciprocità di scambio dei dati dei clienti degli intermediari Usa. Vantaggi che spiegano il livello elevatissimo di adesione a questa tipologia di accordo rispetto alla normativa unilaterale - Final Regulations - e l’evidente sforzo politico che gli Usa hanno dovuto mettere in campo oltre ogni loro aspettativa per velocizzare il processo negoziale globale.
Gli accordi bilaterali «2 Iga» (firmati da 5 Paesi su 13, Svizzera, Austria, Bermuda, Cile e Giappone ed in procinto di essere sottoscritti da altri otto tra cui Hong Kong e San Marino), invece, tra le altre cose, escludono la reciprocità nello scambio dei dati con gli Usa, imponendo agli intermediari appartenenti a tali Paesi di rispettare le disposizioni Fatca con alcune differenze rispetto alla normativa statunitense.
Nel quadro della normativa targata Ocse (Crs) che permetterà uno scambio multilaterale delle informazioni si è già registrata l’adesione (tra marzo e giugno 2014) di 63 paesi. Come emerge da uno studio Pwc, ad oggi 58 Paesi che hanno negoziato l’accordo bilaterale Iga con gli Usa hanno già comunicato l’intento di aderire al Crs. Mentre sono pochi quelli che non avendo un Iga rientrano nella lista del Crs (tra questi ad esempio l’Argentina i cui rapporti con gli Usa non sono al momento favorevoli).