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 2014  luglio 17 Giovedì calendario

DETENUTI AL MINIMO STORICO: SONO 55.800


ROMA
I reclusi nelle patrie galere sono scesi a 55.800, il minimo storico degli ultimi dieci anni, escluse le brevi boccate d’ossigeno dei provvedimenti di clemenza. Per la prima volta, negli ultimi 20 anni, si registra una diminuzione progressiva senza indulti e ammistie nonché il livello più basso nel rapporto tra posti regolamentari (49mila) e detenuti presenti. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando quantifica in 10mila unità la riduzione rispetto alla sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo. Merito sia della sentenza della Cassazione sulle droghe sia delle misure "svuota-carceri" approvate nei mesi scorsi.
L’ultima è il decreto legge entrato in vigore il 28 giugno sia per risarcire (in danaro o con uno sconto di pena) i detenuti che abbiano subìto una cercerazione in tutto o in parte «inumana e degradante», sia per escludere la custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena da eseguire non sarà superiore a 3 anni (articolo 8 del dl).
Norma, quest’ultima che aveva provocato l’"allarme scarcerazioni" dell’Anm con riferimento a una serie di reati di "alta pericolosità sociale": stalking, furti in abitazione, piccole rapine, maltrattamenti in famiglia ma anche reati dei colletti bianchi (dalla corruzione al finanziamento dei partiti ai reati finanziari). Ieri, con il primo sì al dl carceri della commissione Giustizia della Camera, la norma è stata parzialmente corretta con un emendamento del relatore David Ermini (Pd), che esclude dal divieto di carcerazione preventiva i delitti a elevata pericolosità sociale, come mafia, terrorismo, rapina, estorisione, stalking, furto in abitazione, maltrattamenti in famiglia, lasciando aperte le porte del carcere anche quando non siano possibili gli arresti domiciliari per mancanza di un luogo idoneo. La correzione, invece, non riguarda i reati dei colletti bianchi, per i quali le porte del carcere resteranno chiuse ogni volta che la "prognosi" del giudice sarà contenuta nei limiti dei 3 anni di pena definitiva. Dunque, per costoro resta soltanto l’ipotesi-domiciliari.
Alle critiche dell’Anm («La "prognosi" non viene fatta sulla pena edittale, ma su quella concretamente irrogata, che quindi può ben scendere al di sotto del minimo previsto dalla legge»), Ermini replica che non è così: «La pena non va calcolata al lordo di riti alternativi e attenuanti generiche, ma con riferimento solo al minimo edittale, che per corruzione e concussione supera i 3 anni» spiega il relatore, buttando acqua sul fuoco. Ma non convince Rodolfo Sabelli, presidente dell’Anm, secondo cui «la legge impone» di tener conto almeno delle "generiche". In ogni caso, saranno a "rischio" scarcerazione (con passaggio agli arresti domiciliari) gli indagati per reati gravi come l’induzione (da 3 a 8 anni), l’abuso d’ufficio (da 1 a 4), i reati finanziari. «Se un giudice decide di mandare in prigione un indagato si prende una grossa responsabilità e quindi - conclude Ermini – potrà motivare che, allo stato, la pena finale si prospetta superiore a 3 anni».
Il problema si è già posto - indirettamente - per Giancarlo Galan e per altri detenuti in attesa di giudizio: a maggio, prima dell’entrata in vigore del dl, i colletti bianchi in carcere erano «quasi raddoppiati» rispetto all’anno scorso (si veda Il Sole 24 ore del 14 luglio) e poiché il dl si applica ai procedimenti in corso, molte carcerazioni preventive si stanno già trasformando in arresti domiciliari (ad uscire sono soprattutto gli appellanti, anche se condannati in primo grado). Difficile quantificare visto che non ci sono automatismi. In generale, va registrata la quasi quotidiana uscita di 2-300 detenuti: l’emergenza sovraffollamento potrebbe quindi essere superata a breve.
Il dl carceri andrà in aula tra venerdì e lunedì e dovrà essere convertito in legge entro il 26 agosto. Oltre ai risarcimenti e al divieto (temperato) di custodia in carcere se la pena finale è contenuta in 3 anni, prevede anche l’ulteriore divieto del carcere preventivo nei confronti degli infraventicinquenni. Finora il limite era 21 anni, ma il dl stabilisce che nella fascia 21-25 anni spetterà al giudice valutare la situazione di pericolosità.