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 2014  luglio 02 Mercoledì calendario

SISTEMA GIUDIZIARIO FRANCESE



Una variabile importante è rappresentata dall’obbligatorietà o discrezionalità dell’azione penale. Negli ordinamenti dove vige il principio di obbligatorietà (per esempio, Italia, Germania, Austria) il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale ogniqualvolta abbia notizia di un reato; laddove, invece, vige il principio di opportunità, come negli ordinamenti di common law ma anche in vari ordinamenti di civil law (per esempio, Francia, Belgio, alcuni cantoni francofoni della Svizzera, Danimarca), il pubblico ministero decide se perseguire o meno un reato, secondo la sua valutazione e le scelte di politica criminale, potendo anche, in alcuni ordinamenti, imporre determinati doveri all’autore del reato in luogo dell’azione penale (per esempio, riparare il danno, pagare una somma, sottoporsi ad un trattamento contro la tossicodipendenza).


I magistrati del pubblico ministero dipendono dal governo e, in particolare, dal ministro della giustizia,

anche se i poteri attribuiti a quest’ultimo variano notevolmente, dalla semplice vigilanza fino alla preminenza gerarchica (come in Francia).
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http://web.tiscali.it/inmovimento/pagine/Interventi/locatelli.htm

Brevi raffronti con i sistemi degli altri paesi
Un approccio senza pregiudizi al problema della organizzazione del P.M. porta a rigettare la concezione manichea ed astratta secondo cui la separazione delle carriere, adottata da tanti paesi europei a noi affini per tradizione democratica rappresenti, in sé stessa, una fonte di iniquità, mentre la giustizia sarebbe garantita soltanto da un sistema a carriera unica.
Tuttavia, proprio un approccio pragmatico e non ideologico conduce alle seguenti constatazioni: tutti gli ordinamenti giuridici che adottano carriere separate prevedono invariabilmente la dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo: così avviene in Austria, Germania, Belgio dove il pubblico ministero è organizzato come autorità amministrativa e con garanzie diminuite rispetto ai giudici; in Francia, in Spagna in Olanda il pubblico ministero è un magistrato ma separato dai giudici e dipendente dall’esecutivo; generalmente dove il P.M. dipende dall’esecutivo vi è il contrappeso di un giudice istruttore indipendente (così in Francia e Spagna) a conferma della necessità generalmente avvertita di affidare ad un organo giudiziario indipendente, non solo il giudizio di responsabilità penale ma anche lo svolgimento delle indagini; in Francia si è discusso di una modifica ordinamentale che rendesse il pubblico ministero indipendente dal Ministro della Giustizia, ma il progetto è stato recentemente bloccato proprio quando anche in Francia la magistratura ha dovuto intervenire per gravi fatti di corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione.