Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2014  giugno 26 Giovedì calendario

RISCHIO PENSIONE ANTICIPATA PER BRUTI E CANZIO


MILANO — Edmondo Bruti Liberati via dalla Procura di Milano subito dopo l’estate: dove non è riuscito l’esposto al Csm del suo vice Alfredo Robledo, riuscirà il decreto-legge del governo Renzi? Battute a parte, i tecnici del ministero della Giustizia e dell’Economia leggono una norma e interpretano una cosa, ma al Csm c’è chi legge la stessa norma e ravvisa invece il contrario. Fatto sta che — a forza di tirarla di qui, stropicciarla di là e modificarla di qua ancora — l’ultima stesura letterale dei tre commi dell’articolo 1 del decreto legge sul «ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni» sembra poter produrre, accanto alla certezza di numerosi ricorsi al Tar, un effetto collaterale: mentre tutti i magistrati ultrasettantenni potranno restare in servizio sino al 31 dicembre 2015, quasi subito verrebbero invece pensionati a 69 anni non solo il presidente della Corte d’Appello milanese Gianni Canzio (a gennaio), ma anche (a ottobre) il procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati. Proprio quando, dopo il voto con cui il Csm ha avallato la sua gestione rispetto alle contestazioni mossegli dal procuratore aggiunto Robledo, Bruti pareva ormai avviato alla riconferma a capo della Procura sino a tutto il 2015.
I magistrati andavano in pensione a 70 anni, ma prima di raggiungere questa età potevano chiedere l’autorizzazione a essere trattenuti in servizio sino a 75 anni: autorizzazione che ad esempio il 69enne Bruti aveva già chiesto e già ottenuto. Ora il decreto-legge pensiona i magistrati a 70 anni ma, «al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari», il comma 3 dell’articolo 1 dispone che «i trattenimenti in servizio dei magistrati sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015»: deroga che nella prima stesura valeva solo per i capi, e ora vale invece per tutti. Senonché, prima c’è il comma 2. Composto da due periodi. Il primo dice: «Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014».Il secondo periodo recita: «I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono revocati ». Il tenore letterale sembra significare che, nel caso (come quello di Bruti o di Canzio) in cui un magistrato 69enne abbia già chiesto e già ottenuto l’autorizzazione a restare oltre i 70 anni, questo trattenimento in servizio perde però efficacia se non sia già iniziato: cioè se all’entrata in vigore del decreto-legge il magistrato non abbia già compiuto i 70 anni, condizione per la deroga sino a fine 2015. Bruti li compie all’inizio di ottobre, Canzio in gennaio.
Tra i consiglieri del Csm c’è invece chi ritiene che anche le toghe come Bruti e Canzio possano godere della deroga sino al 31 dicembre 2015, perché valorizza la clausola all’inizio del comma 2: «salvo quanto previsto dal comma 3». Ma, a tenore letterale, la clausola regge il primo periodo del comma 2, non il secondo periodo. E peraltro al ministero dell’Economia osservano che la logica della deroga sul trattenimento in servizio avrebbe senso in rapporto a chi abbia già iniziato a fruire del trattenimento in servizio (e quindi abbia già 70 anni). Contro-obiezione: sarebbe un paradosso che magistrati ultra 73enni potessero restare sino a fine 2015, e i 69enni dovessero invece essere pensionati. L’auspicio è un chiarimento in sede parlamentare di conversione in legge del decreto.