Luca Cifoni, Il Messaggero 7/5/2014, 7 maggio 2014
TORNA L’IRPEF SULLA SECONDA CASA
Torna l’Irpef sulle seconde case, anche se non per tutte e in misura ridotta del 50 per cento. Dopo un solo anno in cui le abitazioni diverse da quella principale, tenute a disposizione, erano completamente uscite dal campo di applicazione dell’imposta sul reddito (in seguito all’avvento dell’Imu) la legge di stabilità approvata lo scorso autunno ha disposto una parziale inversione di rotta, con effetto già sull’anno di imposta 2013. La novità non riguarda le case di vacanza al mare o in montagna, ma solo quelle situate nello stesso Comune in cui il contribuente ha la propria abitazione principale.
Quindi ad esempio se si abita a Roma e sempre nella Capitale si possiede un altro immobile ad uso abitativo, non affittato, il suo reddito concorre alla base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Restano invece esenti le abitazioni situate in Comuni diversi, tipicamente quindi le seconde case delle vacanze. Ci sono poi cambiamenti da tenere presente anche nelle regole sulla tassazione degli immobili affittati.
IL NUOVO ASSETTO
Rispetto al recentissimo passato, nel quale le case non date in locazione e soggette all’Imu erano esenti dall’imposta sul reddito personale, c’è insomma una parziale marcia indietro, anche se non si torna al regime di Irpef generalizzata applicato fino al 2011. Ecco allora un riepilogo delle diverse possibilità che si sono create anche a seguito delle repentine modifiche legislative, e delle quali bisognerà comunque dare conto in dichiarazione di redditi.
L’abitazione principale rimane di fatto esente dall’Irpef, come è da oltre dieci anni. Questo vale anche per le case cosiddette di lusso, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali invece anche nel 2013 è stata pagata l’Imu, e per quelle per cui si è pagata la cosiddetta mini-Imu, ossia una quota dell’imposta determinata dalla scelta del Comune di aumentare l’aliquota base.
Se questi tributi sono stati versati, o comunque erano dovuti, gli importi devono essere specificati alla voce “Imu dovuta per il 2013”. Tra i “casi particolari Imu” va indicato il codice 2. Il relativo reddito non entra comunque nel campo di applicazione dell’Irpef. Invece se per la prima casa non era dovuta nemmeno la mini-Imu, allora l’esenzione rispetto all’Irpef è indiretta: il reddito dell’immobile viene aggiunto agli altri ma è poi “neutralizzato” da una deduzione di uguale importo.
Anche per le abitazioni non principali situate in un Comune diverso, come le case di vacanza, l’imposta comunale (di cui va indicato l’importo) sostituisce del tutto l’Irpef, che quindi non è dovuta. Diversamente, se l’immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione si trova nello stesso Comune nel quale si ha l’abitazione principale, l’Irpef e le relative addizionali si applicano sul 50 per cento del reddito (rendita catastale rivalutata del 5 per cento): tra i “casi particolari Imu” deve essere indicato il codice 3.
IL CASO DELL’AFFITTO
Ci sono novità anche per il reddito da locazione, che pur in presenza dell’Imu non è mai stato escluso dalla dichiarazione dei redditi. Le notizie sono due, una buona e una cattiva. La prima riguarda chi ha optato per la cedolare secca (tassazione sostitutiva al posto di quella progressiva Irpef) e ha stipulato un contratto a canone concordato sulla base degli accordi tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini: l’aliquota agevolata scende dal 19 al 15 per cento con effetto già sul 2013.
Se invece non è stata fatta l’opzione per la cedolare il peso dell’Irpef per il proprietario subirà un piccolo aumento: cala infatti dal 15 al 5 per cento la misura della deduzione forfettaria del canone di locazione. In altre parole, l’imposta andrà calcolata sul 95 per cento del canone, invece che sull’85; in caso di canone concordato verrà poi applicata un’ulteriore riduzione del 30 per cento.