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 2014  aprile 17 Giovedì calendario

LA LINEA DI CONFINE TRA CANE E MAIALE

Benché la distinzione sia significativa, soggetto giuridico o cosa, dinnanzi al nostro tribunale l’animale non potrà mai rappresentare da sé le proprie ragioni. La difficoltà di puntualizzare costituzionalmente quanto appare palese, ovvero che trattiamo di esseri individuali dotati di sensibilità e intelligenza, nasce dall’umano disporre della vita di altre specie, risparmiandone alcune. È dunque imbarazzante tracciare una linea di confine fra la capacità di amare e soffrire del cane e, per esempio, del maiale o del cavallo, il quale può essere soggetto d’affezione come pure da sport — a chi distinguere fra vessazione e addestramento? — infine da carne. Vogliamo veder punita, certo, la crudele uccisione del coniglietto di nostro figlio: e quella del medesimo animale in un laboratorio? Così la politica occidentale, attenta a non contraddire i sistemi industriali, si barcamena in un lento progredire di concessioni senz’altro importanti (l’Italia vanta una buona normativa, vedi la pionieristica legge 281/91 che vieta di destinare alla vivisezione i randagi), oggigiorno ispirate più dal sentire popolare che non da istituzioni capaci di promuovere una nuova cultura del rispetto.