Luigi Ripamonti, Corriere della Sera 16/4/2014, 16 aprile 2014
MA IL MARITO DELLA DONNA INCINTA RISCHIA DI PERDERE LA PATERNITA’
Sugli scenari che si potrebbero creare dopo il caso del supposto scambio di embrioni a Roma abbiamo posto alcune domande a tre esperti: Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione nazionale matrimonialisti italiani, Amedeo Santosuosso, docente di diritto, scienza, nuove tecnologie all’università di Pavia e Andrea Nicolussi, professore di diritto civile alla Cattolica di Milano.
1Il marito della donna incinta con embrioni altrui potrebbe disconoscerne la paternità?
Gassani: «Data la specificità della situazione, credo che potrebbe presentare istanza di disconoscimento».
Santosuosso: «Potrebbe ma sarebbe un’azione con scarsa legittimità morale e scarsa validità giuridica».
Nicolussi: «Potrebbe, ma il presupposto di questa ipotesi è che si applichi la disciplina che attribuisce la maternità alla donna che partorisce (il cui marito diverrebbe padre). Ma il nostro caso è eccezionale. Perché la legge su cui si basa l’ipotesi non prevedeva la dissociazione fra maternità gestazionale e genetica. E poi perché la legge 40, che attribuisce in modo automatico lo stato giuridico di genitori alla coppia che ha avuto accesso alla procreazione assistita, fa rifermento soltanto a un consenso dato per una fecondazione coi propri gameti. La questione è molto difficile e andrà risolta soprattutto in funzione dell’interesse del minore».
2Il padre genetico potrebbe richiedere il riconoscimento dei figli in base alla prova del Dna?
Gassani e Santosuosso: «Prima dovrebbe fare istanza di disconoscimento di paternità del padre ritenuto legittimo, e solo successivamente istanza di riconoscimento per se stesso in base a prova genetica».
Nicolussi: «Occorre previamente la richiesta di disconoscimento della persona a cui è attribuita la paternità. Anche qui si parte da un’idea monogenitoriale. Si potrebbe tenere presente che nella procreazione assistita c’è il consenso di coppia, quindi non avrebbe molto senso separare la posizione del padre da quella della madre».
3In questo caso come si regolerebbero i rapporti fra padre genetico e madre «naturale»?
Gassani, Santosuosso e Nicolussi: «Come tra due genitori separati, con i diritti e i doveri del caso».
4In futuro i figli potrebbero esercitare richieste?
Gassani, Santosuosso: «Fino a quando sono minorenni è molto difficile, salvo casi particolari con l’intervento di un tutore del tribunale dei minori. Ma sarebbe comunque una situazione molto complessa».
Nicolussi: «È un caso in cui si coglie la problematicità fra le diverse dimensioni della filiazione (genetica, gestazionale e affettiva), che andrebbero pensate in modo più unitario . Se i genitori cui sono attribuiti i bimbi non potessero più occuparsene, sarebbe giusto che essi non potessero rivolgersi ai genitori genetici?».