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 2014  aprile 09 Mercoledì calendario

APPUNTI PER GAZZETTA - LA FECONDAZIONE ETEROLOGA SI PUO’ FARE


ROMA - Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40, entrata in vigore 10 anni fa, che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. "Sulla questione è necessaria una condivisione con il Parlamento", è stato il commento del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Sono questioni che non si può pensare di regolare con un atto di tipo amministrativo, ma necessitano una condivisione più ampia, di tipo parlamentare. Alla luce delle motivazioni della Consulta - annuncia il ministro - al più presto comunicheremo la road map per l’attuazione della sentenza".
Per il ministro Lorenzin, "l’introduzione della fecondazione eterologa nel nostro ordinamento è un evento complesso, che difficilmente potrà essere attuato solo mediante decreti". Inoltre, "ci sono alcuni aspetti estremamente delicati - sottolinea Lorenzin - che non coinvolgono solamente la procedura medica, ma anche problematiche più ampie, come ad esempio l’anonimato o meno di chi cede i propri gameti alla coppia e il diritto d chi nasce da queste procedure a conoscere le proprie origini e la rete parentale come fratelli e sorelle".
I tre casi. Un problema quello del divieto di fecondazione eterologa che fino ad oggi ha spinto molti futuri genitori ad andare all’estero per inseguire il sogno di avere un figlio. Costretti da problemi legati all’infertilità o da malattie a cercare un donatore di gamete, pratica sino ad oggi vietata in Italia. Viaggi che non tutti potevano permettersi e fra i motivi che hanno spinto tre coppie di Firenze, Milano e Catania, a rivolgersi tribunali di queste città nel 2010. Il ricorso milanese è stato presentato da due coniugi, in cui il marito è sterile, mentre il caso di Catania riguarda una coppia in cui la donna è affetta da menopausa anticipata.
Legittimità. Dopo aver affrontato la questione della conservazione degli embrioni, della diagnosi preimpianto e del numero di embrioni da impiantare nell’utero materno, per la seconda volta la Corte era stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di quella che è stata definita dagli avvocati difensori delle coppie la norma ’simbolo’ della legge 40, cioè il divieto di fecondazione eterologa. Nel maggio 2012 la Corte Costituzionale decise di restituire gli atti ai tribunali rimettenti, per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla stessa tematica.
La paternità. Con la decisione presa oggi dalla Corte Costituzionale sulla legge 40 cade innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa (l’art. 4 comma 3 della legge). Bocciati gli articoli correlati al divieto, che nei casi di ricorso alla vietata fecondazione eterologa vietavano rispettivamente il disconoscimento della paternità e stabilivano che il donatore di gameti non acquisiva alcuna relazione giuridica parentale con il nato, quindi non aveva né obblighi né diritti verso il bambino. Infine cade
l’articolo 12 comma 1 che puniva "chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente" con una sanzione amministrativa da 300mila a 600mila euro.
INTERATTIVO Procreazione, come funziona
Le reazioni. Il sito del giornale Famiglia Cristiana parla di "ultima follia italiana", parlando di "fecondazione selvaggia per tutti". Sconcerto e preoccupazione per la decisione della Consulta sono stati espressi dalla Pontificia Accademia della vita che teme per le conseguenze che potranno derivarne. "Questo divieto determinava una serie di garanzie soprattutto per il nascituro, a tutela della chiara identità dei genitori, con le relative responsabilità - spiega Monsignor Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita - . La possibilità che ci sia una terza figura, spesso maschile, quindi una distinzione tra paternità biologica e una affettiva e sociale nella stessa coppia crea dei problemi". "Questa è l’ultima picconata, probabilmente la più grave, ad una legge che non è più quella che è stata approvata dal Parlamento", ha commentato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la vita. Di parere opposto l’avvocato Filomena Gallo e Gianni Baldini, legali del procedimento di Firenze, i primi a sollevare il dubbio di legittimità costituzionale sull’eterologa, e rispettivamente Segretario dell’Associazione Luca Coscioni e docente università di Firenze. "La sentenza di oggi - commentano - che ha cancellato il divieto di eterologa ha valore di legge e non è oppugnabile. Da oggi non potrà mai più essere emanata dal Parlamento una legge che prevede il divieto di fecondazione di tipo eterologa". "Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sull’eterologa è ancora più evidente che la Legge 40 fa acqua da tutte le parti e che quindi va riscritta - ha detto l’avvocato delle coppie di Catania e Milano Maria Paola Costantini, referente nazionale di Cittadinanzattiva per le politiche della Pma. - Sono molto contenta e sinceramente ci aspettavamo questo risultato’
Trenta sentenze nel tempo. Quello che riguarda la fecondazione eterologa è solo l’ultimo mattone di una legge, la 40 del 2004, smantellata pezzo a pezzo da decine di sentenze. Complessivamente, tribunali civili, tribunali amministrativi regionali e la Corte Costituzionale si sono pronunciati già 30 volte sul testo. Nel maggio 2004, appena due mesi dopo l’entrata in vigore della Legge 40, il tribunale di Catania negò il diritto ad eseguire la diagnosi preimpianto a una coppia portatrice di betatalassemia. Nel 2007, il Tribunale di Cagliari e quello di Firenze hanno consentito l’accesso alla diagnosi preimpianto a due coppie.
In passato se ne era occupata invece la Corte europea di Strasburgo che nel 2012 aveva condannato l’Italia per violazione di due norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. E aveva sottolineato l’"incoerenza" del nostro sistema che da un lato vieta alla coppia fertile ma portatrice di una malattia geneticamente trasmissibile di ricorrere alla diagnosi preimpianto, e dall’altro, con la legge 194 sull’aborto, le permette l’aborto terapeutico nel caso il feto sia affetto dalla stessa patologia.

COM’È CAMBIATA LA LEGGE 40

LA SCHEDA
Fecondazione assistita:
la legge 40 dal 2004 a oggi
I paletti caduti e quelli ancora in vigore
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Salute
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La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, approvata fra le polemiche nel 2004, prevedeva una serie di «paletti» che, in 10 anni, sono stati modificati o eliminati a colpi di sentenze. Mercoledì è stata la volta della bocciatura del divieto di fecondazione eterologa da parte della Consulta. Rispetto al testo emanato nel 2004, a seguito di provvedimenti giudiziari e di linee guida ministeriali, ecco i vari punti ancora aperti e che sono stati cancellati o ritoccati nel tempo, elaborati da uno degli avvocati delle coppie ricorse alla Corte, Maria Paola Costantini.

Limitazioni all’analisi dell’embrione: non previsto dalla legge ma inserito nelle Linee guida del ministero della Salute del 2004. A seguito della sentenza 398 del Tar del 21/1/2008 è stata eliminata la limitazione alla sola analisi osservazionale.

Divieto di produzione di più di tre embrioni previsto dall’articolo 14, comma 2: è stato eliminato dalla sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.

Obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti previsto dall’articolo 14, comma 2: è stato eliminato dalla sentenza della Corte Costituzionale 151/2009

Limitazione della deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni per i soli casi di «grave e documentata causa di forza maggiore relativo allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione» previsto dall’art. 14 comma 3: è stato modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 151/2009 che ha chiarito esplicitamente che «il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna».

Divieto di soppressione degli embrioni previsto dall’art. 14 comma 1: è in vigore.

Divieto di diagnosi preimpianto per le sole coppie infertili portatrici di malattie genetiche: è da considerare non sussistente sia in relazione all’annullamento delle Linee guida ministeriali che introducevano la sola possibilità di analisi osservazionale dell’embrione (sentenza del Tar Lazio 398/2008) sia in virtù della giurisprudenza consolidata (13 tra sentenze e ordinanze dei Tribunali italiani) con un’interpretazione conforme alla Costituzione degli art. 13 e 14 della legge 40 e in relazione alla legge 194/78.

Divieto di accesso alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, previsto dall’art. 5, che consente l’accesso alla Pma solo per i soggetti con problemi di infertilità e sterilità : questione ancora aperta, ma il cui divieto è stato ritenuto illegittimo da 4 sentenze di tribunali italiani (Salerno e Roma) nonché dalla pronuncia definitiva di condanna della Corte europea per i diritti dell’uomo del 29 agosto 2012 emessa nei confronti dell’Italia. La decisione europea è stata eseguita nel 2013 dopo autorizzazione del tribunale di Roma. La questione è oggi davanti alla Corte costituzionale a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Roma del gennaio 2014. -

Divieto di fecondazione eterologa e cioè di donazione dei gameti previsto dall’art. 4 comma 3: eliminato oggi dalla Consulta.

Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e quindi possibilità di donazione degli embrioni da parte di una coppia, previsto dall’art. 13 comma 1 e 2: in attesa di udienza in Corte costituzionale. La questione sarà affrontata anche dalla Corte europea per i diritti dell’uomo il prossimo 18 giugno.

Divieto di revoca del consenso alla procedura di procreazione assistita se non prima della fecondazione dell’ovulo, previsto dall’art. 6 comma 3: questione aperta e sollevata in piu’ occasioni.

Divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per single e coppie dello stesso sesso prevista dall’art. 5:è in vigore.

Divieto di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12 comma 6: è tuttora in vigore.

Divieto di accesso alla fecondazione in vitro nel caso uno dei componenti della coppia sia deceduto previsto dall’art. 5: ancora in vigore.

Possibilità di donazione degli embrioni: non prevista dalla legge ma il divieto è implicito. Sono state presentate diverse proposte di legge, non ancora in discussione.

Possibilità di accedere alla procreazione assistita per la preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti, in caso di cure che potrebbero danneggiare la possibilità di generare un figlio: ammessa implicitamente sia per il soggetto maschile che quello femminile, ma non in virtù della legge 40 che vieta la crioconservazione dei gameti e che consente l’accesso solo a coppie conviventi o sposate. (Fonte: AdnKronos Salute)