Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2014  febbraio 05 Mercoledì calendario

INTERVENTI

& REPLICHE ITALICUM: RISCHI DI INCOSTITUZIONALITÀ –

Diciamo la verità. L’ipotesi di legge elettorale scaturita dall’intesa tra Renzi e Berlusconi è pessima e non serve a nobilitarla il fatto che, finora e colpevolmente, le forze politiche hanno fatto melina. Su una materia così delicata Renzi avrebbe fatto meglio ad applicarsi a un più approfondito studio della materia proprio per evitare che l’accordo frettolosamente raggiunto sia esposto alle insidie e alle trappole dell’iter parlamentare. Così non è stato e adesso ci troviamo un «Italicum» che non corrisponde affatto, su due aspetti decisivi, a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la Sentenza n.1/2014. Il primo aspetto riguarda il corretto esercizio della sovranità popolare che presuppone la possibilità di poter scegliere, direttamente e non indirettamente, i propri rappresentati in Parlamento. Le liste bloccate corte non superano il parametro di costituzionalità in quanto, come rilevato dalla Corte a proposito del Porcellum con parole che valgono anche per l’Italicum «Dette norme, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito (…) renderebbero, infatti, il voto sostanzialmente «indiretto» (…) sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto». Né è dato inferire dalla argomentazioni meramente esplicative della Corte sul punto alcun avallo a tale soluzione come si è cercato di far credere. Dice, infatti, la Corte: «Simili condizioni di voto [..] rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)». Pertanto la Corte si è limitata a evidenziare un’astratta compatibilità con il principio di personalità e libertà di voto da un lato di quei sistemi elettorali che prevedono liste bloccate per eleggere solo una parte dei seggi ma non tutti come accadrebbe invece con l’Italicum; dall’altro dei collegi uninominali i quali, per definizione, consentono la piena conoscibilità dei candidati. Parimenti come non conforme ai parametri di proporzionalità e ragionevolezza è la «nuova» soglia minima del 37% (anziché 35%) dei voti per far scattare il «nuovo» premio di maggioranza del 15% (anziché del 18%) proprio perché esso trasforma una maggioranza molto relativa in una maggioranza assoluta dei seggi con conseguente «grave alterazione della rappresentanza democratica e una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica (..) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto» per dirla ancora con la Consulta. Di qui la necessità di una soglia molto più elevata proprio per ridurre tale divaricazione e che dovrebbe oscillare quantomeno tra il 45 ed il 48% in modo da dare il «giusto peso» al premio di maggioranza. È auspicabile che il Parlamento apporti gli indispensabili correttivi se si vuole evitare di esporre la nuova legge elettorale ai patenti rischi di incostituzionalità da cui è, allo stato, palesemente affetta.