Paolo Balduzzi, Lavoce.info 23/1/2014, 23 gennaio 2014
CAPIRE L’ITALICUM
Il testo dell’Italicum depositato in Parlamento chiarisce molti aspetti che nella bozza di riforma elettorale presentata da Matteo Renzi non erano chiari. Ma non proprio tutti. Perché il sistema si conferma complicatissimo. Cerchiamo di spiegare l’elezione della Camera dei deputati.
LE LISTE
- Il numero dei seggi attribuiti ad ogni collegio plurinominale è un numero x, compreso (con uguale) fra tre e sei.
- Il numero dei seggi candidati per ogni lista in ogni collegio plurinominale è un numero y, compreso (con uguale) tra 0,5x e x.
- I generi devono essere rappresentati nella misura del 50 per cento, con ovvi arrotondamenti nel caso di seggi dispari; al massimo, possono occupare posizioni consecutive nella lista due candidati dello stesso genere. Ad esempio, in un collegio piccolo sono possibili i seguenti ordinamenti: U U D; U D U; D U U (e viceversa). Tre è il numero minimo di candidati da eleggere nello stesso collegio all’interno della stessa lista per essere sicuri che entrambi i generi siano rappresentati.
- non sono ammesse candidature multiple, pena annullamento dell’elezione (art. 10).
ALLOCAZIONE DEI SEGGI
- I seggi sono attribuiti a livello nazionale e poi redistribuiti prima alle diverse circoscrizioni (le circoscrizioni sono mantenute inalterate rispetto al passato: Lombardia 1, Lombardia 2, ecc.) e poi ai diversi collegi plurinominali in cui ogni circoscrizione è suddivisa.
- Viene proposto un tradizionale metodo basato proporzionale su quozienti e resti più alti, al netto dei necessari meccanismi di riattribuzione per tenere conto del premio di maggioranza per il vincitore e di eventuali esclusioni per chi non raggiunge le soglie previste.
- Per l’assegnazione dei seggi alla coalizione, vengono conteggiati anche i voti delle liste collegate che però saranno escluse dal riparto perché non superano la soglia.
- Al primo turno, l’eventuale premio previsto è di 112 seggi; il premio è costante se la coalizione o il partito vincente hanno diritto, sulla base dei voti presi, a un numero di seggi compreso tra 215 (il 35 per cento di 617, perché si escludono i seggi attribuiti a Valle d’Aosta e circoscrizione Estero) e 228. Da questo punto in poi il premio diventa decrescente, mantenendo costante il numero di seggi attribuiti al vincitore (sempre 340). In altre parole il vincitore al primo turno avrà di diritto una maggioranza compresa tra il 53 per cento (327) e il 55 per cento (340) dei seggi.
- Al secondo eventuale turno, il vincitore ottiene 327 seggi.
- L’allocazione dei seggi ai collegi plurinominali segue la logica della “performance relativa” di quel collegio nella circoscrizione (meccanismo utilizzato anche nelle elezioni provinciali). Quindi in un collegio plurinominale è possibile che venga eletto un candidato di una lista che ha preso meno voti di altre liste se la sua performance rispetto agli altri candidati della stessa lista in quella circoscrizione è migliore e quella dei suoi concorrenti nel collegio è inferiore.
- Il numero totale di voti a livello nazionale esclude i voti delle liste che non sono presenti in almeno un quarto dei collegi plurinominali. Qui non si capisce che significhi e che fine fanno questi voti e perché ammettere liste in un numero inferiore di collegi se poi non si conteggiano (art 16 comma 1 lett. b).
SCHEDE
- Sulle schede elettorali sono presenti anche i nomi e cognomi dei candidati nel collegio.
CASI SPECIALI
- sono previste norme specifiche per l’elezione dei deputati in Trentino – Alto Adige (la regione è divisa in otto collegi uninominali).