WIKIPEDIA, 20 gennaio 2014
IL DECRETO RATTAZZI
Il decreto Rattazzi, ossia la legge 23 ottobre 1859 n. 3702 del Regno di Sardegna, venne emanato su iniziativa del Ministro dell’Interno del regno, Urbano Rattazzi.
La norma ridisegnava la geografia amministrativa dell’intero stato sabaudo, grazie ai poteri concessi temporaneamente al Governo La Marmora a causa dello stato di guerra. Il provvedimento fu applicato, in maniera illecita secondo il diritto internazionale non essendo ancora intervenuto il Trattato di Zurigo, anche alla parte lombarda del Regno Lombardo-Veneto sottoposta ad occupazione militare del Regno di Sardegna con l’armistizio di Villafranca (11 luglio 1859).
L’ordinamento contenuto nella legge venne esteso fra il 1859 e il 1861 a tutta l’Italia dopo l’unità d’Italia del 1861. Per la precisione il 27 dicembre 1859 per l’Emilia e la Romagna; il 24 e il 30 settembre 1860 per le Marche; il 22 settembre 1860 per l’Umbria; il 26 agosto 1860 per la Sicilia; il 31 dicembre 1859 e il 12 febbraio 1860 per la Toscana; il 2 gennaio 1861 per il Napoletano.[1]
Indice
1 Contenuto
2 Le province
3 Le elezioni
4 Note
5 Voci correlate
Contenuto
Venivano definite con esattezza l’amministrazione locale del Regno di Sardegna che, sul modello francese, venne suddiviso in province, circondari, mandamenti e comuni. Le antiche province del Piemonte, di limitata estensione, erano ridenominate circondari e riunite nelle nuove province sempre coincidenti con le Divisioni del Regno sabaudo. Le province lombarde invece, già piuttosto ampie e profondamente caratterizzate storicamente e culturalmente, subirono poche modifiche: da segnalare l’abolizione della Provincia di Lodi e Crema, spartita fra le province di Milano e di Cremona, e il rimaneggiamento di quella di Pavia, l’unica che venne ad estendersi su territori già appartenuti ai due Stati.
Ogni provincia era guidata da un governatore (poi rinominato Prefetto col regio decreto 9 ottobre 1861 n. 250) nominato dal re, coadiuvato da un vice-governatore, entrambi diretti dipendenti del Ministro dell’Interno, con una Deputazione Provinciale che fungeva da giudice amministrativo ed era scelta dal Consiglio Provinciale eletto dai cittadini benestanti. La figura del prefetto era di derivazione francese, ispirata dai prefetti di dipartimento napoleonici), ma si differenziava sostanzialmente nel fatto di essere il rappresentante del solo Ministero dell’Interno, mentre la maggioranza degli altri ministeri istituì poteri ed uffici secondari decentrati a livello provinciale, circondariale o mandamentale, concedendo ascolto al prefetto solo come coordinatore.
Al di sotto delle province vi erano i circondari corrispondenti agli arrondissements francesi, la cui finalità era quella di un più particolareggiato controllo del territorio. Differentemente dalle province e in discontinuità con il previgente ordinamento piemontese, i circondari non erano enti locali ma solo puri organi statali consistenti in sottoprefetture guidate da Sottoprefetti, mentre nei capoluoghi tali funzioni erano esercitare dai Viceprefetti, ossia i supplenti dei prefetti. I mandamenti erano invece puri ambiti territoriali di organismi statali, in particolare i tribunali, e non si concretizzavano in alcuna autorità propria; in materia elettorale, essi costituivano i singoli collegi utilizzati per le elezioni provinciali.
Organismi di base dello Stato rimasero i comuni, che mantennero provvisoriamente inalterati i propri territori in attesa di una futura razionalizzazione liberamente ispirata a quelle operate cinquant’anni prima da Napoleone. A tale livello il cambiamento più significativo investì la Lombardia dove, sul modello piemontese precedente, al posto dei podestà asburgici a capo dei comuni vennero insediati i sindaci che, seppur ancora di nomina regia, dovevano però obbligatoriamente essere scelti fra i membri eletti nei consigli comunali.[2] A coadiuvare il sindaco vi era la Giunta Municipale, scelta dai consiglieri fra essi stessi.
Le province
La suddivisione provinciale determinata dal decreto Rattazzi
Le province disegnate dal decreto furono:
Alessandria, comprendente le attuali province di Alessandria e Asti;
Annecy, attuale dipartimento francese dell’Alta Savoia, ceduta alla Francia nel 1860;
Bergamo, che ha subito da allora solo assestamenti marginali dei confini;
Brescia, cui vennero aggregati i comuni mantovani più settentrionali conquistati con la guerra;
Cagliari, che all’epoca comprendeva anche la parte meridionale dell’odierna provincia di Nuoro, nonché tutte le attuali province di Oristano, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra;
Ciamberì, attuale dipartimento della Savoia, ceduta anch’essa alla Francia nel 1860;
Como, comprendente anche la gran parte dell’attuale provincia di Varese e quasi tutta l’odierna provincia di Lecco;
Cremona, che comprendeva anche i comuni mantovani passati all’Italia in quanto a destra del fiume Oglio che costituiva la linea d’armistizio;
Cuneo, i cui confini verso le altre province italiane sono rimasti quasi perfettamente invariati da allora;
Genova, comprendente le attuali province di Genova, Savona e La Spezia, eccetto i comuni di Rondanina, Fascia, Gorreto, Rovegno e Fontanigorda;
Milano, comprendente anche una parte dell’attuale provincia di Varese e tutte le attuali province di Lodi e Monza e Brianza;
Nizza, comprendente l’attuale Arrondissement di Nizza ceduto alla Francia nel 1860 e nel 1947, e l’odierna provincia di Imperia che dopo il 1860, come unica parte della provincia di Nizza entrata nel Regno d’Italia, divenne Provincia di Porto Maurizio;[3]
Novara, comprendente le attuali province di Novara, Vercelli, Biella e del Verbano-Cusio-Ossola;
Pavia, che restituì a Milano i comuni che le erano stati assegnati dagli Asburgo, ma che fu largamente restaurata nei territori che le erano stati propri fino all’inizio del Settecento e che le erano stati progressivamente tolti dall’espansionismo dello stato sabaudo;
Sassari, che all’epoca comprendeva anche la parte settentrionale dell’odierna provincia di Nuoro, nonché tutta l’attuale provincia di Olbia-Tempio;
Sondrio, l’unica ad essere perfettamente identica ad oggi, e peraltro anche immutata rispetto al periodo asburgico;
Torino, comprendente le attuali province di Torino e di Aosta.
Le elezioni
Le elezioni amministrative si svolgevano in primavera e i consiglieri eletti rimanevano in carica cinque anni a partire da luglio, mentre la carica di assessore e deputato aveva durata annuale e decorreva da gennaio come quella di sindaco, che però durava tre anni.
Erano elettori i cittadini sopra i 21 anni di età che rispondessero a precisi criteri di censo,[4] o che esercitassero professioni di particolare rilevanza e prestigio.
In tutto il Regno il consiglio comunale era composto da:[5]
60 consiglieri, fra i quali andavano scelti 8 assessori, nei comuni sopra i 60.000 abitanti;
40 consiglieri, fra i quali andavano scelti 6 assessori, nei comuni sopra i 30.000 abitanti;
30 consiglieri, fra i quali andavano scelti 4 assessori, nei comuni sopra i 10.000 abitanti;
20 consiglieri, fra i quali andavano scelti 4 assessori, nei comuni sopra i 3.000 abitanti;
15 consiglieri, fra i quali andavano scelti 2 assessori, nei restanti comuni.
I consigli provinciali erano composti da:
60 consiglieri, fra i quali andavano scelti 8 deputati, nelle province sopra i 600.000 abitanti;
50 consiglieri, fra i quali andavano scelti 6 deputati, nelle province sopra i 400.000 abitanti;
40 consiglieri, fra i quali andavano scelti 6 deputati, nelle province sopra i 200.000 abitanti;
20 consiglieri, fra i quali andavano scelti 4 deputati, nelle province restanti.
Le elezioni dei consiglieri si svolgevano per un quinto delle assemblee ogni anno. In forza della legge e per un’unica volta, vennero indette le elezioni amministrative generali che si svolsero nel gennaio del 1860, mentre successivamente gli eletti vennero suddivisi a sorte in cinque classi, ognuna delle quali doveva andare a rinnovo in un anno diverso. Gli appuntamenti elettorali potevano ovviamente dover supplire anche a casi di morte o dimissioni, ma in tal caso l’eletto proseguiva il mandato per il solo tempo restante a chi aveva sostituito. Le elezioni generali si sarebbero poi svolte solo in caso di commissariamento per incapacità di eleggere la giunta o la deputazione.
Il sistema elettorale era semplicemente quello del voto plurinominale illimitato: ogni elettore aveva la possibilità di esprimere tante preferenze quanti erano i consiglieri da eleggere. I candidati eletti erano ovviamente quelli più votati.