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 2014  gennaio 13 Lunedì calendario

FUORI O DENTRO IL MATRIMONIO I FIGLI SONO TUTTI UGUALI


Mai più figli e figliastri. Addio alla distinzione e alle disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. Il principio di unicità della categoria di figlio è stabilito dal dlgs 154/2013 (in G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014), attuativo della legge delega 219/2012. La parità vale innanzi tutto nei rapporti tra genitori e figli, sia con riferimento agli aspetti personali, sia agli obblighi di mantenimento, e anche in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale: istituto questo che sostituisce la tradizionale, ma antiquata, potestà genitoriale.
Partiamo proprio da questo aspetto: la potestà genitoriale lascia il passo alla «responsabilità genitoriale», che non scade alla maggiore età del figlio. Con il nuovo articolo 316 del codice civile si prevede la «responsabilità genitoriale» a carico di entrambi i genitori, da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Si passa dal figlio «soggetto» alla potestà dei genitori fino alla maggiore età alla responsabilità dei genitori verso il figlio, senza limiti di tempo: non più «soggezione» del figlio a un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte dei genitori. La modifica sta a significare, spiega la relazione al decreto legislativo, e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 315-bis del codice civile (introdotto dalla legge 219/2012) che i genitori sono vincolati al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento dell’indipendenza economica, come affermato nel diritto vivente. Il diciottesimo anno non è più, dunque, il termine che segna l’emancipazione dei figli e quindi il venir meno degli obblighi di papà e mamma. Tra i quali vi è quello di stabilire di comune accordo la residenza abituale del minore, scelta che deve essere compiuta nel pieno rispetto della bigenitorialità. La riforma rafforza il diritto dei figli a una famiglia i cui i genitori hanno pari diritti e doveri. Per favorire questo diritto la riforma prevede la segnalazione ai comuni delle situazioni di indigenza, di cui il giudice sia venuto a conoscenza: ciò al fine di consentire interventi di sostegno a favore dei nuclei familiari, per permettere ai figli di essere cresciuti nell’ambito della famiglia di origine. Si tratta di far emergere situazioni di disagio economico che, ancora non note ai servizi territoriali, potrebbero emergere nell’ambito di procedimenti giudiziari; la palla passa ai servizi sociali, che, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, devono attivarsi per dare sostegno al nucleo familiare in difficoltà, e arginare possibili fenomeni di abbandono o di degrado sociale. Nel concetto di famiglia una posizione, rafforzata dalla riforma, è occupata dei nonni. La legge 154/2013 riconoscendo agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In base alle nuove norme, in caso di ostruzionismo il nonno potrà anche ricorrere al giudice per farsi valere. Spesso un tale diritto è negato, soprattutto nelle crisi familiari. Ora si ribadisce il diritto al mantenimento di rapporti significativi con i nonni.