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 2014  gennaio 11 Sabato calendario

BOCCACCIO IN TRIBUNALE


Sulla violenza sessuale non si scherza, però ci sono comportamenti, dalla classica mano morta all’esibizionismo, dallo sfregamento tra zone erogene al nudismo in spiaggia, i quali, senza aver recato chissà quali traumi alle vittime, sono stati oggetto di battaglie nei tribunali italiani degne delle dispute medievali sui confini tra molestia, indecenza, pudore e affini. Venti di questi casi negli ultimi quindici anni, con stralci delle sentenze, sono stati raccolti in uno scanzonato, a tratti comico libriccino a cura di Umberto Cevoli, «La pacca sul sedere. Casi di giustizia sessuale » (UC Edizioni, 51 pagg., 10 euro). Si comincia con il «reiterato palpeggiamento libidinoso del sedere di M.», come scrive la cassazione nel 2005, condannando l’astuto P. per violenza sessuale «approfittando della menomata condizione della donna la quale, intenta a telefonare presso la cabina telefonica sita nella piazzetta del paese(...), non era in grado di ostacolare un toccamento repentino e imprevedibile». Poco importa che l’atto «non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo», e sia stato di «di breve durata», forse il tempo necessario a M. per realizzare che avrebbe potuto chiudere la telefonata e difendersi a colpi di cornetta.
ABUSI IN UFFICIO
C’è poi il giudice della corte d’appello di Roma che amava «aggredire da tergo» funzionari e sottoposti con «abuso di relazioni d’ufficio», come si dice nella sentenza d’appello, poi in parte cassata in terzo grado perché quelle manate sulle natiche potevano essere poco contegnose, ma non indecenti. Chissà se la stessa benevolenza sarebbe stata applicata alle «aggressioni da tergo» di un povero diavolo, anziché un alto magistrato. C’è il maniaco dalla tuta sgargiante che, a Firenze, a bordo di un motorino, vede una donna, la supera, parcheggia e torna dalla donna a piedi.
«Giunto alla sua altezza, le aveva palpeggiato fulmineamente il seno sinistro e si era allontanato velocemente», scrivono i giudici. La donna annota la targa e lo denuncia. L’offensore obietterà che il seno ormai lo mostrano tutte, ma la cassazione lo rimbecca: «Il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, ostentino il seno nudo non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura erogena e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell’interessata».
VILLANO E RIFATTA
Mitico anche il palpeggiatore fanfarone. A Venezia, in trattoria, «la Bo. era stata assalita improvvisamente mentre era intenta, nel locale dove lavorava, alla mescita del vino al tavolo, dove con alcuni amici sedeva il B., il quale, mettendole le mani sui glutei l’aveva attirata a sé facendola sedere sulle sue ginocchia, afferrandole e palpeggiandole i seni». La vittima sporge querela, e gli amici di B. lo difendono dicendo che «stava scherzando», ma la cassazione demolisce il bruto (che era anche alticcio); dopo aver rilevato che è «irrilevante (…) il fine propostosi dal soggetto attivo che può essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere ludico o di umiliazione della vittima –», afferma che «i giudici di merito correttamente hanno ritenuto che la condotta posta in essere da B. vada qualificata come atto sessuale», ricordando che l’imputato aveva infatti esclamato: «Nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io» e poi, dopo gli avvenuti palpeggiamenti, «Tutto qua? Non sei nemmeno un granché, pensavo fossi meglio». Valutazioni grossolane «spiegabili» col fatto che la donna si era appena rifatta il seno e il molestatore, per così dire, stava periziando.
PIPÌ
Impagabile anche l’annaffiatoio umano. Nel 1999 la corte d’appello di Milano dichiarava il signor A.G. colpevole per aver danneggiato le piante di pomodori e alcuni vasi nell’orto dei coniugi vicini di casa, per aver commesso «atti contrari alla pubblica decenza, urinando e defecando sulla concimaia » degli stessi, nonché per «atti osceni, mostrando ripetutamente il pene alla D.C.A.», moglie del vicino. La cassazione condannerà l’uomo per la contaminazione ortofrutticola, ma annullerà l’accusa di atti osceni quanto all’esibizione del membro dato che «appariva chiaramente come manifestazione di disprezzo, ossia come volontà di offendere l’onore o il decoro della vicina di casa. Per conseguenza, doveva qualificarsi non come atto osceno, ma come ingiuria, atteso che l’ingiuria può essere non solo verbale, ma anche reale, cioè compiuta con gesti sconci o altri atti materiali di spregio verso una persona presente».
RETTO SACRALE
Fantastico il sacro osteopata. Costui, a scopo terapeutico, ingiungeva alle pazienti di praticare la «estroflessione del retto sacrale», peccato che la manovra prevedesse una «penetrazione», cosa che costò al medico la denuncia da parte di una donna. La cassazione di Bologna le diede ragione, sottolineando che l’osteopatia «non prevede forme di penetrazione ma solo manipolazioni esterne».
Non mancano i condannati che amoreggiavano in macchina senza aver «appannato o coperto» i vetri, il ragioniere che «massaggia » la praticante, e l’uomo che è riuscito a far sgusciare la mano nei jeans della figlia della convivente, smentendo una chiacchieratissima sentenza secondo la quale, se la vittima indossa i jeans, allora è consenziente. E la cassazione spiritosamente: «Il fatto che la ragazza indossasse pantaloni del tipo jeans non era ostativo al toccamento delle parti intime, essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l’indumento, non essendo questo paragonabile a una specie di cintura di castità».