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 2013  novembre 30 Sabato calendario

ACCONTO IRES-IRAP, C’È L’AUMENTO AL 102,5%


Cominciano a chiarirsi i dettagli della proroga del secondo acconto 2013 per le imposte sul reddito. Il decreto legge che la contiene (nell’ambito della disciplina sulla seconda rata Imu) è stato approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì. Nonostante la sua natura di urgenza, non è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» nemmeno ieri, a riprova della delicatezza della materia. Ma dalla bozza del decreto si possono trarre una serie d’indicazioni.
A completare il quadro, è stato firmato ieri dal ministro dell’Economia il decreto ministeriale che aggiunge gli ulteriori dettagli richiesti dalla normativa. I contenuti del provvedimento non sono ancora stati resi interamente noti. Però si sa già che il provvedimento deve fissare la misura dell’acconto per le società di capitali per il 2013 e il 2014.
Tra i contenuti principali del decreto legge, la scadenza dell’acconto confermata al 2 dicembre (cioè appena lunedì prossimo) per i soggetti Irpef e la proroga al 10 dicembre solo per i soggetti Ires. Poi c’è la misura dell’acconto al 100 per cento per persone fisiche e società di persone. Per le banche, gli enti creditizi, finanziari e assicurativi l’acconto sale al 128,5 per cento. Ma è già noto che il decreto ministeriale eleverà ulteriormente questa misura, al 130.
Società di capitali
Quanto alle società di capitali, la bozza del Dl stabilisce che Srl e Spa potranno contare su una mini proroga dei versamenti della seconda o unica rata di acconto, al 10 dicembre prossimo. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. La misura del dovuto non è però ancora stata ufficializzata, visto che il Dl 102/2013 rimanda a un Dm che a oggi non è ancora stato ufficializzato. Si arriverà, però, al 102,5 per cento.
Spesso, comunque, la nuova misura dell’acconto sarà conosciuta a versamenti già effettuati. Quindi saranno molte le società che dovranno effettuare un versamento integrativo (senza applicazione di sanzioni e interessi) entro il prossimo 10 dicembre, per allineare quanto già corrisposto sulla base della vecchia misura (101%).
L’acconto maggiorato riguarderà anche l’Irap dovuta dai soggetti Ires, visto che il comma 3 dell’articolo 30 del decreto legislativo 446/1997 dispone che gli acconti Irap sono dovuti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
In ogni caso, la bozza del decreto legge stabilisce che la maggiorazione degli acconti ai fini dell’Ires e dell’Irap varrà per quanto dovuto per periodi d’imposta 2013 e 2014. Dal 2015, se le esigenze di finanza pubblica dovessero persistere, si passerà a rincarare le accise.
Per le banche, gli istituti finanziari e gli enti assicurativi la misura dell’acconto è fissata al 128,5 per cento, per poi essere elevata al 130 per cento con il Dm in corso di emanazione. Per questi soggetti, inoltre, è prevista un’addizionale Ires dell’8,5 per cento, che porterà – per il periodo in corso al 31 dicembre 2013 – l’aliquota applicabile al 36 per cento.
L’addizionale non sarà dovuta sulle variazioni in aumento che sono derivanti dall’applicazione dell’articolo 106, comma 3 del Testo unico delle imposte dirette, che è relativo alle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa.
Irpef e società di persone
Per le persone fisiche e le società di persone, restano confermate la scadenza di oggi, 30 novembre (prorogata a lunedì 2 dicembre in quanto cade di sabato) e la misura dell’acconto al 100%. Su questo fronte sono significativi i disagi dei contribuenti e degli operatori professionali che avevano dato per scontato che la preannunciata proroga al 10 dicembre riguardasse indistintamente tutti i contribuenti e non solo le società di capitali. Ci sarà ora una vera e propria corsa alla delega visto che i tempi sono ristrettissimi.
Coloro che non riuscissero a rispettare il termine di lunedì prossimo per il versamento, potranno accedere al cosiddetto "ravvedimento sprint", attivabile entro 14 giorni dalla scadenza ordinaria, con una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione dovuta sale al 3% (1/10 del 30%).
Ok al «previsionale»
La misura del versamento del secondo acconto deve tenere conto di quanto già corrisposto con la prima rata.
Inoltre, la bozza del decreto legge non limita l’accesso al metodo "previsionale", di modo che coloro che dovessero prevedere una riduzione delle imposte dovute per il 2013 rispetto al dato storico 2012, potranno determinare l’acconto sul debito erariale stimato, fermo restando il rispetto delle misure fissate per legge.