Panorama 17/10/2013, 17 ottobre 2013
COME SONO CAMBIATE LE NOSTRE PENSIONI
1996
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.252.900 lire lorde mensili). • 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.252.900 a 1.879.350 lire lorde mensili). • 75% sulla quota di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo (da 1.879.400 lire lorde mensili)
1997
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.320.600 lire lorde mensili). • 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.320.650 a 1.980.900 lire lorde mensili). • 75% sulla quota di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo (da 1.980.950 lire lorde mensili)
1998
C’è un intervento restrittivo per le pensioni più elevate: le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo non hanno alcuna perequazione.
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.372.100 lire lorde mensili). • 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.372.150 a 2.058.150 lire lorde mensili). • 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.058.200 a 3.430.250 lire lorde mensili). Le pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.
1999 (1)
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.395.400 lire lorde mensili). • 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.395.401 a 2.093.100 lire lorde mensili). • 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.093.101 a 3.488.500 lire lorde mensili). • 30% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.488.501 a 5.581.600 lire lorde mensili). • 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.581.601 lire lorde mensili).
2000
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.420.500 lire lorde mensili). • 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.420.501 a 2.130.750 lire lorde mensili). • 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.130.751 a 3.551.250 lire lorde mensili). • 30% sulla quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.551.251 a 5.682.000 lire lorde mensili). • 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.682.001 lire lorde mensili).
2001 (2)
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 2.164.800 lire lorde mensili = 1.118,03 euro). • 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 2.164.850 = 1.118,04 euro a 3.608.000 lire lorde mensili = 1.863,38 euro). • 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 3.608.050 lire lorde mensili = 1.863,39 euro).
dal 2002 al 2007
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (con limiti che variavano dai 1.147,08 euro lordi mensili del 2002 ai 1.282,74 del 2007). • 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.047,09 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,90 del 2007). • 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 1.911,81 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,91 del 2007).
2008 (3)
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.180,70 euro lordi mensili). 75% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte trattamento minimo (da 2.180,71 a 3.489,12 euro lordi mensili). Le pensioni di importo superiore a 8 volte minimo non ricevono alcuna rivalutazione.
dal 2009 al 2010
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010). • 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010)
2011 (4)
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili). • 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili). • 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).
2012 (5)
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili). • Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.
2013
Indicizzazione al 100% vita sulla quota di pensione volte il trattamento minimo (fino a 1.443,00 euro lordi • Le pensioni di importo a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.
2014 (6)
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il minimo (fino a 1.500 euro lordi mensili). • 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 4 volte il minimo (tra 1.550 e 2.000 euro). • 75% sulla quota di pensione compresa tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.000 e 2.500 euro). • 50% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo (tra 2.500 e 3.000). • Le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo (cioè oltre 3.000 euro) non ricevono alcuna rivalutazione.
Note:
(1) Con la legge finanziaria del 1998 si stabilisce che nel triennio 1999-2001 sia introdotta una quarta fascia di perequazione per la quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo. Mentre la quota superiore non avrà alcuna perequazione.
(2) Con la legge finanziaria del 2001 si rideterminano le fasce di pensione soggette alla perequazione automatica e si ripristina la perequazione anche sulla quota di pensione di importo superiore a 8 volte il minimo.
(3) Si amplia per il triennio 2008-2009-2010 la quota di pensione coperta integralmente dall’inflazione. Nel dicembre 2007 si blocca per il solo anno 2008 la perequazione per le pensioni d’importo superiore a 8 volte il minimo.
(4) Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall’inflazione, si torna alla situazione del 2007.
(5) Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d’importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013.
(6) Così nella bozza della legge di stabilità 2013.
Fonte: elaborazione su dati Uil pensionati