Daniele Cirioli, ItaliaOggi 11/3/2013, 11 marzo 2013
NEOPAPÀ, IL CONGEDO RADDOPPIA ORA STARE A CASA È D’OBBLIGO
Un giorno a casa obbligatoriamente, più altri due se lo vuole la moglie. Sono i nuovi permessi per i papà lavoratori dipendenti previsti dalla riforma Fornero. Che usa il bastone per «promuovere la cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», imponendo cioè ai papà di dedicarsi obbligatoriamente un giorno alle cure del bebè appena arrivato, più altri due se così decide la consorte. I nuovi permessi si applicano alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
Misure sperimentali per i papà. I nuovi congedi sono stati introdotti in via sperimentale per il triennio 2013/2015 dalla citata legge n. 92/2012 (articolo 4, comma 24), la riforma Fornero:
a) un congedo obbligatorio di un giorno;
b) un congedo facoltativo massimo di due giorni (uno o due giorni).
Il via libero operativo è arrivato dalla pubblicazione, sulla G.U. n. 37 del 13 febbraio, del regolamento approvato con decreto 22 dicembre 2012). Le misure a favore dei papà si applicano con esclusivo riferimento alla nascite a partire dal 1° gennaio 2013 (invece sia il congedo obbligatorio sia quello facoltativo non si applicano alle nascite avvenute entro il 31 dicembre 2012).
Solo per i lavoratori dipendenti. Entrambi i nuovi congedi spettano solo ed esclusivamente ai papà, che siano lavoratori dipendenti, ossia titolari di un contratto di lavoro subordinato. E si applicano, inoltre, anche alle ipotesi di padre adottivo o affidatario; in tal caso, il limite di fruizione (cinque mesi) va evidentemente riferito alla data di ingresso del minore in famiglia.
Il congedo obbligatorio. Si tratta di un «obbligo» vero e proprio di astensione dal lavoro. Vale un giorno, come accennato, ed è fruibile a scelta del padre (che ne ha diritto) nei primi cinque mesi di vita del figlio. La fruizione può avvenire anche durante il congedo di maternità di cui stia fruendo il coniuge (la madre), ossia nei tre o quattro mesi di astensione obbligatoria post-partum. Il congedo di maternità, infatti, riconosce alla madre lavoratrice dipendente l’obbligo di astenersi dal lavoro per un totale di cinque mesi da suddividere prima e dopo la nascita; ordinariamente la ripartizione è due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, ma la lavoratrice può decidere di posticipare fino a un mese l’astensione obbligatoria prima della data presunta del parto allungando di conseguenza fino a quattro mesi quella dopo il parto (è la cosiddetta «flessibilità» del congedo). Ovviamente, poiché la legge impone al papà di fruire del nuovo congedo «nei primi cinque mesi di vita del figlio», la sua astensione in contemporanea al congedo di maternità del coniuge potrà avvenire soltanto nel periodo post partum.
Nei casi di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto al cd «congedo di paternità» ossia ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre. La ricorrenza della predetta ipotesi non pregiudica il diritto al nuovo congedo obbligatorio di un giorno che, dunque, si andrà a sommare al congedo di paternità.
Il congedo facoltativo. Il congedo facoltativo dà l’opportunità al padre lavoratore dipendente di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa. Attenzione, però, a differenza dell’altro congedo (quello obbligatorio di 1 giorno) il quale spetta incondizionatamente, questo congedo facoltativo è subordinato alla scelta del proprio coniuge (la madre), anch’essa lavoratrice, di non fruire di altrettanti giorni (uno o due) del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Un esempio. Come detto prima la madre ha diritto al congedo di maternità per cinque mesi. Poniamo che la nascita sia avvenuta il 1° gennaio 2013 e che la madre non abbia optato per alcuna flessibilità del congedo, cosicché ha diritto al congedo di maternità post partum per tre mesi, ossia fino al 1° aprile 2013. Se il papà decide di fruire di un giorno del nuovo congedo facoltativo, la madre dovrà anticipare la fine del congedo di maternità al 31 marzo 2013; se il papà decide di fruire di entrambi i giorni a disposizione dl nuovo congedo facoltativo, la madre dovrà anticipare la fine del congedo di maternità al 30 marzo 2013. Va notato che la fruizione del nuovo congedo facoltativo da parte del padre può avvenire «entro i primi cinque mesi di vita del figlio»; nell’esempio precedente, quindi, entro il 31 maggio 2013. Ciò comporta che, se il padre volesse fruire di uno o due giorni del nuovo congedo dopo il 1° aprile 2013 (termine di fruizione del congedo di maternità da parte del coniuge-madre), il coniuge-madre dovrà comunque anticipare la fine del proprio congedo di maternità: non farlo, determinerebbe l’impossibilità per il padre di fruire del congedo facoltativo.
Modalità di fruizione. Entrambi i congedi vanno fruiti per giornate intere di lavoro, in quanto per espressa previsione di legge non possono essere frazionati a ore. Il congedo facoltativo inoltre è fruibile dal padre anche contemporaneamente alla «astensione» della madre. Poiché il regolamento parla solo di «astensione» della madre, senza precisare se si tratti di astensione obbligatoria (congedo di maternità) o facoltativa (congedo parentale), deve ritenersi che la fruizione sia possibile in entrambi i casi (congedo maternità e parentale della madre). Invece, il regolamento non precisa se il congedo spetti al padre anche nell’ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Poiché la nuova misura, nella sostanza, si basa sullo scambio del congedo tra madre e padre (i giorni di congedo del padre vengono tolti alla madre), dovrebbe concludersi che il nuovo congedo non spetti ai papà che hanno il coniuge (la madre) non lavoratrice dipendente.
Trattamento delle assenze per i nuovi congedi. Entrambi i congedi sono retribuiti e coperti da contribuzione. Infatti, il regolamento stabilisce che il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo), a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. L’indennità è corrisposta al lavoratore direttamente dal datore di lavoro, il quale la recupera mediante conguaglio con i contributi che deve versare mensilmente all’Inps.
Come richiedere i congedi. Per entrambi i nuovi congedi (obbligatorio e facoltativo) è prevista un’unica procedura di richiesta. Il padre intenzionato a fruirne, in particolare, deve darne comunicazione in forma scritta al datore di lavoro, specificando i giorni in cui intende fruirne. La comunicazione va fatta con un anticipo non inferiore a 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Se in azienda è in funzione un sistema informativo specifico per la richiesta e la gestione delle assenze, la forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo di tale sistema. Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dallo stesso istituto di previdenza (al momento non è arrivata ancora alcuna circolare indicativa, ma ciò non pregiudica la fruizione dei congedi). Con esclusivo riguardo al nuovo congedo facoltativo è previsto un adempimento aggiuntivo. Infatti, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. E questa documentazione andrà trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
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